Articolo 738 - CODICE PROCEDURA CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 1/2002Depositata il 30/01/2002
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 737, 738 e 739 del codice di procedura civile e dell?art. 336 del codice civile, sollevata in riferimento all?art. 111 della Costituzione, in quanto rendono applicabile il rito camerale ai procedimenti aventi ad oggetto l?affidamento dei minori nel caso di conflitto fra genitori non uniti in matrimonio e, più in generale, ai procedimenti limitativi od ablativi della potestà genitoriale. Infatti il giudice rimettente - il quale afferma esplicitamente che la normativa impugnata non è suscettibile di essere interpretata in senso conforme a Costituzione - non motiva adeguatamente le ragioni di tale suo convincimento.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 737
- codice di procedura civile-Art. 738
- codice di procedura civile-Art. 739
- codice civile-Art. 336
Parametri costituzionali
Pronuncia 528/2000Depositata il 22/11/2000
Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 333 e 336 cod. civ. e degli artt. 738 e 739 cod. proc. civ., in quanto sollevata con un provvedimento nel quale si manifestino nel contempo perplessita', irrisolte, in merito alla effettiva sussistenza della legittimazione ad agire da parte degli attori o ricorrenti nel giudizio 'a quo'. M.R.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 739
- codice di procedura civile-Art. 738
- codice civile-Art. 336
- codice civile-Art. 333
Pronuncia 59/1990Depositata il 02/02/1990
Manifesta inammissibilita' della questione non sussistendo nella specie poteri decisori propri del giudice remittente tali da giustificare, secondo consolidato orientamento della Corte, il promovimento della questione da parte dello stesso. - S. nn., 125/1980 e 1104/1988 e O. n. 157/1989.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 738
Parametri costituzionali
Pronuncia 157/1989Depositata il 21/03/1989
Nei procedimenti camerali il giudice relatore, nominato dal Presidente del collegio ai sensi dell'art. 738 c.p.c., non essendo titolare di propri, autonomi, poteri decisori, non e' legittimato a sollevare questioni di legittimita' costituzionale.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 738
Pronuncia 157/1989Depositata il 21/03/1989
E' manifestamente inammissibile, per carenza di legittimazione del giudice 'a quo', la questione di legittimita' costituzionale degli art. 48 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12; 738, comma 1, c.p.c.; 16, comma 2, l. 13 aprile 1988, n. 177, in riferimento agli art. 97 e 101 Cost..
Norme citate
- regio decreto-Art. 48
- legge-Art. 16, comma 2
- codice di procedura civile-Art. 738, comma 1
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.