Articolo 336 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 179/2009Depositata il 12/06/2009
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 336 cod. civ., censurato, in riferimento agli articoli 3, 30 e 31 Cost., nella parte in cui non prevede che il tribunale, «in caso di urgente necessità di tutela del minore e di mancato esercizio di azione di potestà da parte dei genitori, dei parenti entro il IV grado o del PM, possa d'ufficio nominare curatore al minore affinché tale organo valuti la proposizione di azione a tutela di quest'ultimo». Invero, da un lato, il giudice a quo non descrive in modo sufficiente la fattispecie oggetto del procedimento principale e ciò determina un difetto di motivazione sulla rilevanza della questione sollevata; dall'altro, il medesimo rimettente non ha valutato - incorrendo in tal modo in un ulteriore difetto di motivazione sulla rilevanza della questione - l'incidenza, sulla fattispecie concreta, della normativa introdotta dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 e dalla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, convenzioni, dotate di efficacia imperativa nell'ordinamento interno e, quindi, recanti una disciplina integrativa rispetto alla previsione dell'art. 336 cod. civ., col quale devono essere coordinate. - Sulla manifesta inammissibilità per insufficiente descrizione della fattispecie, vedi, citate, ex plurimis , ordinanze n. 93 e n. 35/2009, n. 441 e n. 433/2008. - Nel senso che nei procedimenti di cui all'art. 336, secondo comma, cod. civ., sono parti non solo entrambi i genitori, ma anche il minore, con la necessità del contraddittorio nei suoi confronti, se del caso previa nomina di un curatore speciale ai sensi dell'art. 78 cod. proc. civ., v., citata, sentenza n. 1/2002
Norme citate
- codice civile-Art. 336
Parametri costituzionali
Pronuncia 1/2002Depositata il 30/01/2002
Secondo l?interpretazione risultante dal coordinamento della disciplina dettata dal codice civile e dalla legge n. 176 del 1991, che ha reso esecutiva la Convenzione sui diritti del fanciullo, nel procedimento camerale ablativo o modificativo della potestà genitoriale devono essere sentiti entrambi i genitori. Pertanto non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell?art. 336, secondo comma, del codice civile sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 24, secondo comma, 30, primo comma, 31, secondo comma, e 111, primo e secondo comma, della Costituzione, sull?erroneo presupposto interpretativo secondo cui il genitore contro cui il provvedimento non è richiesto, non abbia diritto ad essere sentito.
Norme citate
- codice civile-Art. 336, comma 2
Pronuncia 1/2002Depositata il 30/01/2002
L?articolo 12 della Convenzione sui diritti del fanciullo - resa esecutiva nell?ordinamento italiano per effetto della legge n. 176 del 1991 - è idoneo ad integrare la disciplina dell?art. 336, secondo comma, del codice civile, nel senso di configurare il minore capace di discernimento come ?parte? del procedimento che lo concerne, con la necessità del contraddittorio nei suoi confronti, se del caso previa nomina di un curatore speciale. Pertanto non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell?art. 336, secondo comma, del codice civile sollevata, in riferimento agli articoli 2, 31, secondo comma, 3, primo e secondo comma, 111, primo e secondo comma, 24, secondo comma, 30, primo comma, della Costituzione, sull?erronea premessa interpretativa che nei procedimenti camerali concernenti la potestà dei genitori, non sia prevista l?audizione del minore ultradodicenne e, se opportuno, anche quello di età inferiore, o altrimenti i suoi genitori o il tutore. - V. ordinanza n. 528/2000.
Norme citate
- codice civile-Art. 336, comma 2
Pronuncia 1/2002Depositata il 30/01/2002
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell?art. 336, terzo comma, del codice civile sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 111, primo e secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il provvedimento temporaneo assunto nell?interesse del figlio, nell?ambito del procedimento urgente in materia di potestà genitoriale, abbia, a pena di nullità, una durata massima, individuabile in trenta giorni, e che debba essere, nello stesso termine, confermato, modificato o revocato in contraddittorio. Infatti il giudice rimettente non ha valutato - incorrendo in tal modo in un difetto di motivazione dell?ordinanza - la possibilità di dare della norma impugnata una interpretazione idonea a porla al riparo dai dubbi di legittimità costituzionale; in particolare non ha valutato se il procedimento in esame, attesa la sua natura cautelare, non possa ritenersi assoggettato alla disciplina generale del procedimento cautelare prevista dall?art. 669-sexies del codice di procedura civile.
Norme citate
- codice civile-Art. 336, comma 3
Parametri costituzionali
Pronuncia 1/2002Depositata il 30/01/2002
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell?art. 336, terzo comma, del codice civile sollevata in riferimento agli artt. 24, secondo comma, 111, primo e secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non si prevede che nel procedimento camerale in materia di potestà genitoriale, l?adozione di un provvedimento temporaneo in difetto del presupposto dell?urgente necessità, sia sanzionata con la nullità rilevabile d?ufficio. Infatti la questione se il difetto dell?urgente necessità comporti o no la nullità, non pone un problema di legittimità costituzionale, ma di mera interpretazione della norma censurata, alla luce dell?art. 156 del codice di procedura civile, spettante al giudice ?a quo?.
Norme citate
- codice civile-Art. 336, comma 3
Parametri costituzionali
- convenzione di New York-Art. 9
- legge-Art.
- Costituzione-Art. 24
- Costituzione-Art. 111
- Costituzione-Art. 111
Pronuncia 1/2002Depositata il 30/01/2002
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 737, 738 e 739 del codice di procedura civile e dell?art. 336 del codice civile, sollevata in riferimento all?art. 111 della Costituzione, in quanto rendono applicabile il rito camerale ai procedimenti aventi ad oggetto l?affidamento dei minori nel caso di conflitto fra genitori non uniti in matrimonio e, più in generale, ai procedimenti limitativi od ablativi della potestà genitoriale. Infatti il giudice rimettente - il quale afferma esplicitamente che la normativa impugnata non è suscettibile di essere interpretata in senso conforme a Costituzione - non motiva adeguatamente le ragioni di tale suo convincimento.
Norme citate
Parametri costituzionali
Pronuncia 528/2000Depositata il 22/11/2000
Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 333 e 336 cod. civ. e degli artt. 738 e 739 cod. proc. civ., in quanto sollevata con un provvedimento nel quale si manifestino nel contempo perplessita', irrisolte, in merito alla effettiva sussistenza della legittimazione ad agire da parte degli attori o ricorrenti nel giudizio 'a quo'. M.R.
Norme citate
Pronuncia 132/1992Depositata il 27/03/1992
La vaccinazione - o qualunque altro trattamento sanitario attuato nei confronti del bambino non ancora capace di intendere e di volere - non e' configurabile quale trattamento coattivo ne' quando sia attuata dai genitori o su loro richiesta, ne' quando sia disposta, in loro sostituzione ed anche contro la loro volonta', dal giudice dei minori (ai sensi degli artt. 333 e 336 cod. civ.), sicche' non e' pertinente, al riguardo, il richiamo all'art. 13 Cost., concernente le garanzie della liberta' personale.
Norme citate
- codice civile-Art. 336
- codice civile-Art. 333
Parametri costituzionali
Pronuncia 132/1992Depositata il 27/03/1992
La potesta' dei genitori nei confronti del minore non e' riconosciuta dall'art. 30, commi primo e secondo, Cost., come liberta' personale (cui si riferiscono le garanzie dell'art. 13 Cost.) ma come diritto-dovere che trova nell'interesse del figlio la sua funzione e il suo limite, donde il potere del giudice minorile di adottare, 'ex' artt. 333 e 336 cod. civ.: provvedimenti idonei a tutelare tale interesse in sostituzione od anche contro la volonta' dei genitori, quando - come nel caso di inadempimento all'obbligo di sottoporre il bambino alla vaccinazione antipoliomielitica - il loro comportamento pregiudichi beni fondamentali del minore.
Norme citate
- codice civile-Art. 333
- codice civile-Art. 336
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.