Pronuncia 179/2009

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Francesco AMIRANTE; Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 336 del codice civile promosso dal Tribunale per i minorenni di Ancona nel procedimento relativo a R.M. con ordinanza del 12 maggio 2008, iscritta al n. 410 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 55, prima serie speciale, dell'anno 2008. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 22 aprile 2009 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 336 del codice civile, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 30 e 31 della Costituzione, dal Tribunale per i minorenni di Ancona con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 giugno 2009. F.to: Francesco AMIRANTE, Presidente Alessandro CRISCUOLO, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 12 giugno 2009. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA

Relatore: Alessandro Criscuolo

Data deposito: Fri Jun 12 2009 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: AMIRANTE

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Massime

Procedimento civile - Procedimenti in materia di potestà genitoriale - Adozione di provvedimenti temporanei nell'interesse del figlio - Possibilità di nomina di un curatore d'ufficio nell'ipotesi di mancato esercizio della potestà da parte dei genitori, dei parenti entro il quarto grado o del pubblico ministero - Mancata previsione - Lamentata violazione del principio di ragionevolezza nonché dei principi di tutela e di protezione del minore - Insufficiente descrizione della fattispecie - Difetto di motivazione sulla rilevanza per omessa verifica di norme internazionali - Inammissibilità della questione .

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 336 cod. civ., censurato, in riferimento agli articoli 3, 30 e 31 Cost., nella parte in cui non prevede che il tribunale, «in caso di urgente necessità di tutela del minore e di mancato esercizio di azione di potestà da parte dei genitori, dei parenti entro il IV grado o del PM, possa d'ufficio nominare curatore al minore affinché tale organo valuti la proposizione di azione a tutela di quest'ultimo». Invero, da un lato, il giudice a quo non descrive in modo sufficiente la fattispecie oggetto del procedimento principale e ciò determina un difetto di motivazione sulla rilevanza della questione sollevata; dall'altro, il medesimo rimettente non ha valutato - incorrendo in tal modo in un ulteriore difetto di motivazione sulla rilevanza della questione - l'incidenza, sulla fattispecie concreta, della normativa introdotta dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 e dalla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, convenzioni, dotate di efficacia imperativa nell'ordinamento interno e, quindi, recanti una disciplina integrativa rispetto alla previsione dell'art. 336 cod. civ., col quale devono essere coordinate. - Sulla manifesta inammissibilità per insufficiente descrizione della fattispecie, vedi, citate, ex plurimis , ordinanze n. 93 e n. 35/2009, n. 441 e n. 433/2008. - Nel senso che nei procedimenti di cui all'art. 336, secondo comma, cod. civ., sono parti non solo entrambi i genitori, ma anche il minore, con la necessità del contraddittorio nei suoi confronti, se del caso previa nomina di un curatore speciale ai sensi dell'art. 78 cod. proc. civ., v., citata, sentenza n. 1/2002