Articolo 397 - CODICE CIVILE
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(Emancipato autorizzato all'esercizio di un'impresa commerciale).
Il minore emancipato puo' esercitare un'impresa commerciale senza l'assistenza del curatore se e' autorizzato dal giudice tutelare, sentito il curatore. (321)((322))
L'autorizzazione puo' essere revocata dal giudice tutelare su istanza del curatore o d'ufficio sentito il minore emancipato. (321)((322))
Il minore emancipato, che e' autorizzato all'esercizio di un'impresa commerciale, puo' compiere da solo gli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione, anche se estranei all'esercizio dell'impresa.
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