Articolo 875 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 38/1959Depositata il 09/07/1959
L'inciso "ovvero a distanza minore della meta' di quella stabilita' dai regolamenti locali", inserito nell'art. 875 in sede di unificazione del testo del Codice civile, gia' pubblicato in libri separati, non costituisce una modificazione sostanziale, ma una precisazione esplicativa della norma dell'art. 66 del libro della proprieta' che detto inciso non conteneva: precisazione del tutto aderente al sistema, accolto nel Codice, della prevalenza dei regolamenti locali nella disciplina dei rapporti di vicinato (art. 873 Codice civile e art. 64 libro separato della proprieta'). E' percio' infondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata per il motivo che il Governo, approvando il testo unificato del Codice col decreto 16 marzo 1942, n. 262, avrebbe ecceduto, per quanto concerne il suddetto inciso, dai limiti della delega conferitagli con le leggi 30 dicembre 1923, n. 2814, e 24 dicembre 1925, n. 2260. - S. nn. 37/1957, 54/1957.
Norme citate
- regio decreto-Art.
- codice civile-Art. 875
- legge-Art.
- legge-Art.
Pronuncia 38/1959Depositata il 09/07/1959
Le limitazioni alla proprieta' privata, derivanti dall'obbligo di osservare le distanze nelle costruzioni, sono stabilite, al pari di tutte le altre limitazioni, anche per fini di interesse generale, che si ricollegano alla funzione sociale della proprieta' alla quale il Codice civile si riferisce in varie disposizioni. E' percio' infondata la questione di legittimita' costituzionale della norma contenuta nell'art. 875 Codice civile (comunione forzosa del muro che non e' sul confine), sollevata in riferimento al secondo comma dell'art. 42 della Costituzione. Non e' poi in contrasto con l'art. 42, terzo comma, della Costituzione la disposizione dell'art. 875 Codice civile, secondo la quale la comunione del muro che non e' sul confine si puo' ottenere pagando le indennita' relative al valore della meta' del muro ed al valore del suolo da occupare con la nuova fabbrica.
Norme citate
- codice civile-Art. 875
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.