Articolo 1056 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 44/2003Depositata il 06/02/2003
E? ammissibile la richiesta di 'referendum' popolare per l?abrogazione degli articoli 119 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e 1056 del codice civile, in quanto prevedono che ogni proprietario è tenuto a dare passaggio per i suoi fondi alle condutture elettriche in conformità delle leggi in materia. Non esistono, infatti, limiti o impedimenti costituzionali, espressi o impliciti, invocabili nella specie ed il quesito risulta formulato in modo univoco e chiaro, investendo una disciplina unitaria contenuta specificamente nelle due norme, di tenore sostanzialmente identico, senza estendersi ad altra disciplina, analoga o di dettaglio. ? Sugli effetti eventualmente caducatori o di adattamento provocati su una disciplina di dettaglio non direttamente investita dal quesito referendario, menzionata la sentenza n. 46/2000.
Norme citate
- regio decreto-Art. 119
- codice civile-Art. 1056
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.