Articolo 2540 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 159/1975Depositata il 26/06/1975
L'innegabile carattere amministrativo della liquidazione e la prevalente considerazione degli interessi generali, nelle diverse fattispecie di liquidazione coatta amministrativa disciplinate dalla legge, non comportano una riduzione dei controlli giurisdizionali tale da abbandonare alla discrezionalita' di apprezzamento del commissario liquidatore e dell'autorita' amministrativa lo svolgimento della procedura, con ingiustificato sacrificio dei diritti dei creditori e con limitazione dei mezzi di tutela giuridica lesiva del precetto costituzionale. Al contrario, il legislatore si e' preoccupato di assicurare adeguate forme di controllo giurisdizionale nelle diverse fasi del procedimento amministrativo, ed ha dettato, nella stessa legge fallimentare, a conclusione della disciplina generale delle procedure concorsuali, un complesso di norme comuni a tutte le specie di liquidazione coatta amministrativa, proprio per la tutela dei diritti individuali dei creditori. Cio' vale sicuramente anche in rapporto allo speciale regime sancito dall'art. 2540 del codice civile per il caso di insolvenza delle societa' cooperative aventi ad oggetto un'attivita' commerciale. Lo scopo mutualistico e le finalita' sociali, che hanno indotto il legislatore a dettare per queste societa' una particolare disciplina normativa, diversa da quella comune alle altre imprese commerciali, agenti unicamente per scopo di lucro, giustificano anche l'adozione del regime di concorso tra liquidazione coatta amministrativa e fallimento, il quale pertanto non integra, di per se', alcuna violazione del principio di eguaglianza per disparita' di trattamento rispetto alla generalita' delle imprese soggette al regime ordinario del fallimento.
Norme citate
- codice civile-Art. 2540
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.