Articolo 1284 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 370/1983Depositata il 29/12/1983
Questione gia' dichiarata non fondata. - S. n. 60/1980.
Norme citate
- codice civile-Art. 1284, comma 1
Parametri costituzionali
Pronuncia 60/1980Depositata il 22/04/1980
L'art. 1284, comma primo, cod. civ., non contrasta con l'art. 3 Cost., in quanto la situazione di chi, non avendo altro titolo giuridico, ha diritto agli interessi nella misura legale del 5% annuo, non e` raffrontabile con quella di chi, avvalendosi dell'autonomia negoziale, pattuisce la corresponsione di interessi superiori; e, per altro verso, in quanto l'interesse legale, nel vigente sistema normativo, puo` avere carattere corrispettivo o risarcitorio, ma non ha, di regola, funzione reintegrativa dell'inflazione monetaria, la quale solo indirettamente o mediatamente influenza la disciplina del saggio degli interessi legali. (Non fondatezza della questione di costituzionalita` dell'art. 1284, comma primo, cod. civ., sotto i profili della disparita` di trattamento tra creditori, nonche` tra creditori e debitori).
Norme citate
- codice civile-Art. 1284, comma 1
Parametri costituzionali
Pronuncia 60/1980Depositata il 22/04/1980
La norma che fissa nel 5% annuo la misura degli interessi legali non costituisce un ostacolo alla formazione del risparmio, che l'art. 47 Cost. tutela come indirizzo generale di politica economica della Repubblica. (Non fondatezza della questione di costituzionalita` dell'art. 1284, comma primo, cod. civ., in riferimento all'art. 47 Cost.). - v. S. n. 29/1975.
Norme citate
- codice civile-Art. 1284, comma 1
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.