Articolo 1537 - CODICE CIVILE
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(Vendita a misura).
Quando un determinato immobile e' venduto con l'indicazione della sua misura e per un prezzo stabilito in ragione di un tanto per ogni unita' di misura, il compratore ha diritto a una riduzione, se la misura effettiva dell'immobile e' inferiore a quella indicata nel contratto.
Se la misura risulta superiore a quella indicata nel contratto, il compratore deve corrispondere il supplemento del prezzo, ma ha facolta' di recedere dal contratto qualora l'eccedenza oltrepassi la ventesima parte della misura dichiarata.
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