Articolo 1084 - CODICE CIVILE
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(Norme regolatrici della servitu').
Per l'esercizio della servitu' di presa d'acqua, quando non dispone il titolo o non e' possibile riferirsi al possesso, si osservano gli usi locali.
In mancanza di tali usi si osservano le disposizioni dei tre articoli seguenti.
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