Articolo 2033 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 8/2023Depositata il 27/01/2023
Sono dichiarate inammissibili, per erroneità del presupposto interpretativo che si riverbera sulla rilevanza e inconferenza del parametro evocato, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Lecce, sez. lavoro, in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 1 Prot. add. CEDU, dell'art. 2033 cod. civ., nella parte in cui non prevede, per i dipendenti pubblici, l'irripetibilità degli indebiti retributivi, quali, nella specie, i permessi previsti dalla legge n. 104 del 1992, laddove le somme siano state percepite in buona fede e la condotta dell'amministrazione datrice di lavoro abbia ingenerato un legittimo affidamento del percettore. Da un lato il rimettente non si confronta con l'assetto normativo vigente, secondo cui tali permessi hanno natura previdenziale non pensionistica, e sono parametrati sì alla retribuzione, ma a questa non possono sic et simpliciter essere equiparate, data la loro funzione di assicurare un sostegno economico al lavoratore (compresi i dipendenti pubblici) che versi in stato di bisogno per la condizione di disabilità grave, propria o di un suo familiare. Dall'altro, in presenza di censure che lamentino la violazione di disposizioni della CEDU, come interpretate dalla Corte EDU, il paramento costituzionale di cui all'art. 11 Cost. è inconferente, non essendo individuabile, con riferimento alle specifiche norme convenzionali CEDU, alcuna limitazione della sovranità nazionale. ( Precedenti: S. 84/2022 - mass. 44760; S. 228/2020 - mass. 43103; S. 121/2020; S. 80/2019 - mass. 41086; S. 224/2018 - mass. 40932 ).
Norme citate
- codice civile-Art. 2033
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 11
- Costituzione-Art. 117
- Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali-Art. 1
Pronuncia 8/2023Depositata il 27/01/2023
Sono dichiarate inammissibili, per inconferenza del parametro evocato, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Lecce, sez. lavoro, e dalla Corte di cassazione, sez. lavoro, in riferimento all'art. 11 Cost., in relazione all'art. 1 Prot. addiz. CEDU, dell'art. 2033 cod. civ., nella parte in cui non prevede né l'irripetibilità dell'indebito previdenziale non pensionistico (nel caso di specie: indennità di disoccupazione) e le somme percepite in buona fede quando la condotta dell'ente erogatore abbia ingenerato un legittimo affidamento del percettore circa la spettanza della somma percepita; né in caso di indebito retributivo erogato da un ente pubblico (nella specie: retribuzione di posizione) e di legittimo affidamento del dipendente pubblico percipiente nella definitività dell'attribuzione. In presenza di censure che lamentino la violazione di disposizioni della CEDU, come interpretate dalla Corte EDU, il paramento costituzionale di cui all'art. 11 Cost. è inconferente, non essendo individuabile, con riferimento alle specifiche norme convenzionali CEDU, alcuna limitazione della sovranità nazionale. ( Precedenti: S. 121/2020; S. 80/2019 - mass. 41087 ).
Norme citate
- codice civile-Art. 2033
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 11
- Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali-Art. 1
Pronuncia 8/2023Depositata il 27/01/2023
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Lecce, sez. lavoro e dalla Corte di cassazione, sez. lavoro, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1 Prot. addiz. CEDU, dell'art. 2033 cod. civ. nella parte in cui si applica in caso di indebito retributivo erogato da un ente pubblico (nel caso di specie: retribuzione di posizione) e di legittimo affidamento del dipendente pubblico percipiente nella definitività dell'attribuzione. L'ordinamento nazionale delinea un quadro di tutele - previdenziali, pensionistiche, assicurative e assistenziali, cui si aggiunge l'art. 2126 cod. civ., riferito a una prestazione di natura retributiva - che supera ogni dubbio di possibile contrasto fra l'art. 2033 cod. civ. e l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1 Prot. addiz. CEDU, come interpretato dalla Corte EDU. In tali casi non è richiesta alcuna prova dell'affidamento, sicché quest'ultimo, più che rilevare quale interesse protetto, si configura - unitamente al rilievo costituzionale riconosciuto, ai sensi dell'art. 38 Cost., al tipo di prestazioni erogate - quale ratio ispiratrice di fondo della indicata disciplina eccezionale, frutto di una valutazione rimessa alla discrezionalità del legislatore. Al di fuori del raggio di tali disposizioni speciali, opera la disciplina generale dell'indebito oggettivo, di cui all'art. 2033 cod. civ. Sennonché, a fronte dell'obbligo restitutorio, da un lato, lo stesso art. 2033 cod. civ. prevede che, in ipotesi di buona fede soggettiva dell' accipiens , i frutti e gli interessi vanno corrisposti solo a partire dalla domanda di restituzione. Da un altro lato, e soprattutto, si rinviene nell'ordinamento italiano una clausola generale, suscettibile di valorizzare la specificità degli elementi posti in risalto dalla giurisprudenza della Corte EDU a fondamento dell'affidamento legittimo, il cui perno risiede nella clausola di buona fede oggettiva o correttezza, che plasma, per un verso, ex art. 1175 cod. civ., l'attuazione del rapporto obbligatorio e, per un altro verso, la buona fede oggettiva, dando fondamento, ex art. 1337 cod. civ., alla stessa possibilità di identificare un affidamento legittimo. In definitiva, la clausola della buona fede oggettiva consente di adeguare, tramite la rateizzazione, il quomodo dell'adempimento della prestazione restitutoria, tenendo conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'obbligato; inoltre, in presenza di particolari condizioni personali dell' accipiens e dell'eventuale coinvolgimento di diritti inviolabili, la buona fede oggettiva può condurre a ravvisare una inesigibilità temporanea o finanche parziale. Infine, allontana definitivamente il dubbio dei rimettenti la constatazione che, nell'ordinamento italiano, una volta individuati i tratti de legittimo affidamento, è dato riconoscere, nell'ipotesi di una sua lesione, una possibile tutela risarcitoria proprio dentro le coordinate della responsabilità precontrattuale, sempre che ricorrano gli ulteriori presupposti applicativi del medesimo illecito. ( Precedenti: S. 148/2017 - mass. 41098; S. 431/1993 - mass. 20160; O. 264/2004 - mass. 28687 ).
Norme citate
- codice civile-Art. 2033
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 117
- Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali-Art. 1
Pronuncia 166/1996Depositata il 24/05/1996
Manifesta inammissibilita' della questione per errata individuazione della norma impugnabile. Invero, l'art. 2033 cod. civ. per se stesso non e' censurabile in riferimento ad alcun parametro costituzionale, essendo improntato al principio di giustizia che vieta l'arricchimento senza causa a detrimento altrui, e riducendosi nel diritto previdenziale - dove tale principio e' mitigato da disposizioni ispirate a criteri di equita' e di solidarieta' - alla funzione di norma di chiusura, operante nei soli casi non soggetti a discipline speciali. (Nel caso di specie, "la questione sollevata dal giudice 'a quo' avrebbe dovuto appuntarsi sull'art. 80, terzo comma, del r.d. 28 agosto 1924, n. 1422", cioe' sulla norma previdenziale che, escludendo l'art. 2033, citato, dal proprio ambito applicativo, lo rimette alla regola civilistica). red.: G. Leo
Norme citate
- codice civile-Art. 2033
Parametri costituzionali
Pronuncia 348/1992Depositata il 20/07/1992
Manifesta inammissibilta' della questione in quanto il giudizio "a quo" verte sulla ripetizione di somme indebitamente percepite (dal 1984 al 1988) a titolo di integrazione al minimo del trattamento pensionistico e quindi, nel caso, non trova applicazione il principio generale dell'art. 2033 cod.civ., censurato in parte 'qua', ma la specifica norma dell'art. 6 del d.l. n. 463 del 1983 (convertito con modificazione in legge n. 638 del 1983) non oggetto di impugnazione. - Nello stesso senso, riguardo ad analoga fattispecie, in giudizio vertente su altra disposizione: S. 266/1991.
Norme citate
- codice civile-Art. 2033
- decreto ministeriale-Art. 21
Parametri costituzionali
Pronuncia 854/1988Depositata il 21/07/1988
L'art. 80 del R.D. n. 1422 del 1924, che prevede l'irripetibilita' delle assegnazioni indebite di pensione nel solo caso in cui dipendano da errori materiali di liquidazione, e' norma di natura regolamentare e, pertanto, difettando della forza di legge, non e', manifestamente, suscettibile di giudizio da parte della Corte costituzionale, nella parte in cui non estende detta irripetibilita' agli indebiti dipendenti da fatti sopravvenuti.
Norme citate
- codice civile-Art. 2033
- legge-Art. 19
- regio decreto-Art. 80
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.