Articolo 2033 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 166/1996Depositata il 24/05/1996
Manifesta inammissibilita' della questione per errata individuazione della norma impugnabile. Invero, l'art. 2033 cod. civ. per se stesso non e' censurabile in riferimento ad alcun parametro costituzionale, essendo improntato al principio di giustizia che vieta l'arricchimento senza causa a detrimento altrui, e riducendosi nel diritto previdenziale - dove tale principio e' mitigato da disposizioni ispirate a criteri di equita' e di solidarieta' - alla funzione di norma di chiusura, operante nei soli casi non soggetti a discipline speciali. (Nel caso di specie, "la questione sollevata dal giudice 'a quo' avrebbe dovuto appuntarsi sull'art. 80, terzo comma, del r.d. 28 agosto 1924, n. 1422", cioe' sulla norma previdenziale che, escludendo l'art. 2033, citato, dal proprio ambito applicativo, lo rimette alla regola civilistica). red.: G. Leo
Norme citate
- codice civile-Art. 2033
Parametri costituzionali
Pronuncia 348/1992Depositata il 20/07/1992
Manifesta inammissibilta' della questione in quanto il giudizio "a quo" verte sulla ripetizione di somme indebitamente percepite (dal 1984 al 1988) a titolo di integrazione al minimo del trattamento pensionistico e quindi, nel caso, non trova applicazione il principio generale dell'art. 2033 cod.civ., censurato in parte 'qua', ma la specifica norma dell'art. 6 del d.l. n. 463 del 1983 (convertito con modificazione in legge n. 638 del 1983) non oggetto di impugnazione. - Nello stesso senso, riguardo ad analoga fattispecie, in giudizio vertente su altra disposizione: S. 266/1991.
Norme citate
- codice civile-Art. 2033
- decreto ministeriale-Art. 21
Parametri costituzionali
Pronuncia 854/1988Depositata il 21/07/1988
L'art. 80 del R.D. n. 1422 del 1924, che prevede l'irripetibilita' delle assegnazioni indebite di pensione nel solo caso in cui dipendano da errori materiali di liquidazione, e' norma di natura regolamentare e, pertanto, difettando della forza di legge, non e', manifestamente, suscettibile di giudizio da parte della Corte costituzionale, nella parte in cui non estende detta irripetibilita' agli indebiti dipendenti da fatti sopravvenuti.
Norme citate
- codice civile-Art. 2033
- legge-Art. 19
- regio decreto-Art. 80
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.