Pronuncia 854/1988

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 80 del r.d. 28 agosto 1924, n. 1422 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3184, concernente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia), 19 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria), e 2033 del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 24 gennaio 1986 dal Pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra Tornabene Alfredo e l'I.N.P.S., iscritta al n. 294 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno 1986; Visti l'atto di costituzione dell'I.N.P.S. nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice relatore Francesco Greco; Ritenuto che, con l'ordinanza in epigrafe, il Pretore di Torino in un giudizio nel quale si discuteva della validità di un provvedimento INPS di recupero di quote aggiuntive di pensione, erroneamente erogate dopo la correlativa abolizione con legge n. 843 del 1978 - ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 80, r.d. 28 agosto 1924, n. 1422, 19, legge 1978 cit. e 2033 cod. civ. "nella parte in cui consentono all'INPS, nei confronti di pubblici dipendenti in quiescenza che fruiscono anche di un trattamento pensionistico INPS, di procedere alla ripetizione delle somme non più dovute a seguito di fatti sopravvenuti"; che, nel giudizio innanzi alla Corte, si è costituito l'INPS che si è rimesso alla giustizia della Corte; che è altresì intervenuta, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura Generale dello Stato che ha concluso per la inammissibilità o la infondatezza della questione; Considerato che oggetto della censura (al di là della contestuale evocazione degli artt. 19, legge n. 843/1978 e 2033 cod. civ., come norme di mero riferimento) è propriamente l'art. 80 del r.d. n. 1422 del 1924, che prevede l'irripetibilità delle assegnazioni indebite di pensione, in quanto (come si assume) unicamente dipendenti da errori materiali di liquidazione e non anche da fatti sopravvenuti; che, peraltro, la suddetta disposizione - come si desume anche dalla intitolazione del decreto che la contiene ("Approvazione del regolamento per l'esecuzione del r.d. n. 3814 del 1923, concernente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria I.V.S.") - ha natura regolamentare e, quindi, per la conseguente carenza di forza di legge, si sottrae al sindacato di costituzionalità (cfr., da ultimo, ord. n. 50/1987); che, pertanto, la proposta questione è manifestamente inammissibile; Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 80, r.d. 28 agosto 1924, n. 1422 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3184, concernente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia), 19, legge 21 dicembre 1978, n. 843 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria), e 2033 cod. civ., sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dal Pretore di Torino con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: GRECO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Relatore: Francesco Greco

Data deposito: Thu Jul 21 1988 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: O

Presidente: SAJA

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Massime

ORD. N. 854/88. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - RIPETIZIONE DI SOMME - ASSEGNAZIONE INDEBITA DI PENSIONE - RIPETIBILITA' DELLE RELATIVE SOMME DA PARTE DELL'ENTE EROGATORE - SUSSISTENZA QUALORA L'INDEBITO DIPENDA DA FATTI SOPRAVVENUTI - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

L'art. 80 del R.D. n. 1422 del 1924, che prevede l'irripetibilita' delle assegnazioni indebite di pensione nel solo caso in cui dipendano da errori materiali di liquidazione, e' norma di natura regolamentare e, pertanto, difettando della forza di legge, non e', manifestamente, suscettibile di giudizio da parte della Corte costituzionale, nella parte in cui non estende detta irripetibilita' agli indebiti dipendenti da fatti sopravvenuti.

Norme citate