Articolo 1564 - CODICE CIVILE
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(Risoluzione del contratto).
In caso d'inadempimento di una delle parti relativo a singole prestazioni, l'altra puo' chiedere la risoluzione del contratto, se l'inadempimento ha una notevole importanza ed e' tale da menomare la fiducia nell'esattezza dei successivi adempimenti.
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