Articolo 2203 - CODICE CIVILE
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(Preposizione institoria).
E' institore colui che e' preposto dal titolare all'esercizio di un'impresa commerciale.
La preposizione puo' essere limitata all'esercizio di una sede secondaria o di un ramo particolare dell'impresa.
Se sono preposti piu' institori, questi possono agire disgiuntamente, salvo che nella procura sia diversamente disposto.
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