Articolo 2295 - CODICE CIVILE
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(Atto costitutivo).
L'atto costitutivo della societa' deve indicare:
1) il cognome e il nome, il nome del padre, il domicilio, la cittadinanza e la razza dei soci; ((3))
2) la ragione sociale;
3) i soci che hanno l'amministrazione e la rappresentanza della societa';
4) la sede della societa' e le eventuali sedi secondarie;
5) l'oggetto sociale;
6) i conferimenti di ciascun socio, il valore ad essi attribuito e il modo di valutazione;
7) le prestazioni a cui sono obbligati i soci di opera;
8) le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti e la quota di ciascun socio negli utili e nelle perdite;
9) la durata della societa'.
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