Articolo 877 - CODICE CIVILE
.
(Costruzioni in aderenza).
Il vicino, senza chiedere la comunione del muro posto sul confine, puo' costruire sul confine stesso in aderenza, ma senza appoggiare la sua fabbrica a quella preesistente.
Questa norma si applica anche nel caso previsto dall'art. 875; il vicino in tal caso deve pagare soltanto il valore del suolo.
Caricamento annuncio...
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.