Articolo 1895 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
Questione gia' dichiarata non fondata. - S. n. 91/1976.
L'indennita' da parte dell'Ente assicuratore e' tassativamente dovuta a copertura del danno economico che il lavoratore, affetto da malattia, e' costretto a subire per essersi trovato nell'impossibilita' di prestare quella normale attivita' lavorativa dalla quale ritraeva i mezzi idonei per provvedere alle proprie esigenze di vita; e la legge 21 gennaio 1943 n. 138, istitutiva dell'INAM, ha inteso, modificando gli organismi mutualistici nei diversi settori produttivi, dar vita ad un sistema generalizzato ed uniforme di assistenza per garantire appunto la corresponsione delle prestazioni assistenziali in tutti quei casi non coperti per legge da altre forme previdenziali. Essa si presenta, quindi, come derogatoria di qualsiasi altra disciplina precedente e funge, di conseguenza, da legge speciale nei confronti delle norme del codice civile relative alle assicurazioni sociali, escludendone l'applicazione. Pertanto, non sono fondate - in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost. - le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 1886 cod.civ. nei limiti in cui renderebbe applicabili, in tema di assicurazioni sociali, l'art. 1900 dello stesso codice, in forza del quale l'assicuratore non e' obbligato per i sinistri cagionati da colpa grave dell'assicurato, e l'art. 1895, per effetto del quale il contratto assicurativo e' nullo se il rischio non e' mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto. Cfr.: sent. n. 67 del 1975.
Gli artt. 1886 e 1895 cod. civ., in quanto applicabili alle assicurazioni sociali, qualora le leggi che le riguardano non dispongano specificamente, comportano soltanto che debba esistere l'elemento del rischio al momento del sorgere del rapporto assicurativo, e da cio' consegue l'esclusione del diritto alla pensione per invalidita' derivante da stato di malattia preesistente al rapporto di lavoro, ove non si sia verificato alcun nuovo evento che riduca ulteriormente la capacita' di guadagno. Il che non contrasta affatto con l'art. 38, secondo comma, della Costituzione, essendo questo diretto a garantire i lavoratori di fronte ad eventi (e quindi al rischio) che determinino la cessazione o la riduzione dell'attivita' lavorativa.
L'art. 10 della legge n. 636 del 1939, in connessione a tutto il sistema normativo dettato dalle leggi sull'assicurazione invalidita' e vecchiaia, configura e delimita il rischio, con riguardo alla invalidita', nel senso della riduzione al di sotto di un certo limite della capacita' di guadagno normale, e cio' e' stato inteso come avente riguardo ad una preesistente capacita' di guadagno considerata come integra, e non gia' quale residuata concretamente a seguito di anteriore causa invalidante. Tale interpretazione, e non gia' gli artt. 1886 e 1895 cod. civ., porta ad escludere il diritto a trattamento pensionistico per il lavoratore che, essendo gia', prima dell'inizio del rapporto assicurativo, affetto da menomazione riduttiva della capacita' di guadagno al di sotto del limite previsto dalla legge sulla invalidita' e vecchiaia, trovi una occupazione lavorativa e paghi i contributi, e poi subisca una ulteriore riduzione e finanche la perdita totale della residua capacita'.