Articolo 433 - CODICE CIVILE
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Persone obbligate.
All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine:
1) il coniuge;
((2) i figli, anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi;))
((3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti;))
4) i generi e le nuore;
5) il suocero e la suocera;
6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.(216)
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