Articolo 2457 - CODICE CIVILE
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(( (Sostituzione degli amministratori).))
(( L'assemblea con la maggioranza indicata nell'articolo precedente provvede a sostituire l'amministratore che, per qualunque causa, ha cessato dal suo ufficio. Nel caso di pluralita' di amministratori, la nomina deve essere approvata dagli amministratori rimasti in carica.
Il nuovo amministratore assume la qualita' di socio accomandatario dal momento dell'accettazione della nomina.))
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Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.