Articolo 2107 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 99/1971Depositata il 11/03/1971
L'art. 36, secondo comma, della Costituzione riconosce e garantisce il principio del limite legale della durata massima della giornata lavorativa; tale principio trova rispondenza nell'art. 2107 e nell'art. 2108 del codice civile. Dall'art. 36, secondo comma, della Costituzione non discende che il limite della giornata lavorativa debba essere fissato dalla legge in modo uniforme per ogni tipo di lavoro. La disciplina della durata giornaliera del lavoro subordinato applicabile alle prestazioni di lavoro continuo non puo' essere la stessa per quelle prestazioni che non si svolgono continuativamente nel tempo o che non si svolgono alle dipendenze di una impresa; ne' puo' aversi una disciplina unica e indifferenziata per le prestazioni di lavoro non continuativo, data la varieta' di modi in cui queste si esplicano.
Norme citate
- codice civile-Art. 2107
- codice civile-Art. 2108
Parametri costituzionali
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