Articolo 1277 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 513/1989Depositata il 30/11/1989
Difetta di rilevanza - e, come tale e' manifestamente inammissibile - la questione di incostituzionalita' del principio nominalistico nell'adempimento delle obbligazioni tributarie, se il giudice 'a quo' abbia gia' determinato, con sentenza parziale di condanna, la somma dovuta in adempimento dell'obbligazione primaria applicando, a tal fine, il principio suddetto; infatti, nel prosieguo del giudizio 'a quo' non potra' piu' venire in considerazione l'art. 1277, ma soltanto l'art. 1224, comma secondo, cod.civ., ai fini del risarcimento del maggior danno sofferto dal creditore a causa dell'impossibilita' di reimpiego della somma, che si provi essere concretamente derivata dall'inadempimento. (Manifesta inammissibilita' della questione relativa all'art. 1277 cod.civ., in riferimento all'art. 3 Cost.).
Norme citate
- codice civile-Art. 1277
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.