Articolo 654 - CODICE CIVILE
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(Legato di cosa non esistente nell'asse).
Quando il testatore ha lasciato una sua cosa particolare, o una cosa determinata soltanto nel genere da prendersi dal suo patrimonio, il legato non ha effetto se la cosa non si trova nel patrimonio del testatore al tempo della sua morte.
Se la cosa si trova nel patrimonio del testatore al tempo della sua morte, ma non nella quantita' determinata, il legato ha effetto per la quantita' che vi si trova.
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Massime della Corte Costituzionale
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Pronuncia 572/1990Depositata il 28/12/1990
ORD. 572/90 A. PROCEDIMENTO CIVILE - DECRETO INGIUNTIVO - MANCATA OPPOSIZIONE NEI TERMINI - NECESSITA' DI UN ORDINE GIUDIZIALE DI ESECUTORIETA' - RITENUTA INUTILITA' DI TALE PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE PURAMENTE RIPETITIVO DELLA PRECEDENTE ATTESTAZIONE DELLA CANCELLERIA CERTIFICANTE LA INESISTENZA DI OPPOSIZIONE.
Manifesta inammissibilita' della questione in quanto la impugnativa degli artt. 647 e 654 cod. proc. civ. - a parte la immotivata estensione a quest' ultimo, estraneo al "thema decidendum" - non contiene una vera e propria censura di incostituzionalita', ma mira, in un'ottica di riforma, a liberare i giudici dall'incombenza di cui all'art. 647, per una loro migliore utilizzazione in tempi di emergenza giustizia, sicche' la correlativa questione si risolve in una proposta che ha come destinatario, se mai, il Parlamento e non la Corte.
Norme citate
- codice civile-Art. 647
- codice civile-Art. 654
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.