Articolo 1941 - CODICE CIVILE
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(Limiti della fideiussione).
La fideiussione non puo' eccedere cio' che e' dovuto dal debitore, ne' puo' essere prestata a condizioni piu' onerose.
Puo' prestarsi per una parte soltanto del debito o a condizioni meno onerose.
La fideiussione eccedente il debito o contratta a condizioni piu' onerose e' valida nei limiti dell'obbligazione principale.
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