Articolo 284 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 97/1979Depositata il 01/08/1979
Il legislatore, rispetto alla legittimazione dei figli naturali, ha assolto con la legge 19 maggio 1975, n. 151 il compito demandatogli dalla Costituzione di realizzare la compatibilita` della duplice esigenza di assicurare ogni tutela giuridica e sociale ai figli nati fuori del matrimonio e di non menomare la posizione giuridica dei membri della famiglia legittima, affidando, in particolare, alla cauta discrezionalita` del giudice (solo nel caso in cui vi sia per il genitore l'impossibilita` o un gravissimo ostacolo ad operare la legittimazione del figlio naturale per susseguente matrimonio) la valutazione obiettiva della compatibilita`, di fronte a situazioni volta a volta mutevoli e che nella realta` possono essere profondamente differenziate fra loro; ne` risultano irrazionali la richiesta dell'assenso del coniuge solo quando questo non sia separato e la previsione dell'audizione dei soli figli di eta` superiore ai sedici anni, in quanto, da un lato, con la separazione viene meno l'interesse ad evitare la concessione della legittimazione e, dall'altro, i figli maggiori dei sedici anni sono in grado di fornire il quadro della situazione familiare di scienza propria e senza sensibile pericolo di condizionamenti o pressioni da parte di altri interessati. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3, 29 e 30 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 284 cod. civ., come modificato dall'art. 125 della legge 19 maggio 1975, n. 151.
Norme citate
- codice civile-Art. 284
- legge-Art. 125
Parametri costituzionali
Pronuncia 43/1976Depositata il 19/02/1976
Le questioni di costituzionalita' degli artt. 252, 278, 281 e 284 cod. civ., sul riconoscimento dei figli adulterini, sul divieto di indagini sulla paternita' e maternita', sugli alimenti e sulla legittimazione dei figli non riconoscibili, devono essere rimesse al giudice a quo, per il riesame della rilevanza dopo le modificazioni recate ai detti articoli dagli artt. 104, 120, 121, 123 e 125 legge 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia.
Norme citate
- codice civile-Art. 284
- regio decreto-Art.
- codice civile (disposizioni di attuazione del)-Art. 34
- codice civile-Art. 278
- codice civile-Art. 281
- codice civile-Art. 340
- codice civile-Art. 252
- codice civile-Art. 279
Pronuncia 237/1974Depositata il 17/07/1974
Sebbene in via di principio la legge possa circoscrivere la legittimazione dei figli naturali entro l'ambito che, con valutazione discrezionale, sia ritenuto necessario per la salvaguardia dei membri della famiglia legittima, occorre tuttavia che le limitazioni non siano esorbitanti rispetto a tale scopo. Gli artt. 3 e 30 Cost. non sono violati dall'attuale disciplina della legittimazione per decreto del Presidente della Repubblica per il fatto che questa sia consentita quando preesistano figli gia' legittimati per decreto e sia preclusa quando si tratti, invece, di figli legittimati per susseguente matrimonio. In quest'ultimo caso, infatti, essendo venuta in essere una famiglia legittima comprensiva del coniuge e dei figli, sussiste una tutela non diversa da quella propria dei figli nati legittimi. Peraltro, posto che il legislatore ha ritenuto che la tutela del coniuge che fa parte di quella stessa famiglia legittima sia sufficientemente assicurata condizionando al suo assenso la legittimazione, e' certamente irragionevole che la stessa disciplina non debba valere quando preesistano figli legittimi e maggiorenni, che, in quanto tali, hanno la capacita' di esprimere un valido assenso. L'art. 284, n. 2, cod. civ. e' pertanto illegittimo, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui esclude che la legittimazione per decreto del Presidente della Repubblica possa essere concessa quando, esistendo i soggetti ivi indicati, gli stessi siano maggiorenni e abbiano dato il loro assenso.
Norme citate
- codice civile-Art. 284
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.