Pronuncia 97/1979

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 284 del codice civile, modificato dall'art. 125 della legge 19 maggio 1975 n. 151, promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 17 dicembre 1976 dal Tribunale per i minorenni di Firenze sul ricorso proposto da Ceramelli Papiani Raffaele ed altro, iscritta al n. 330 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 258 del 21 settembre 1977; 2) ordinanza emessa il 23 gennaio 1978 dal tribunale per i minorenni di Roma, sul ricorso proposto da Caltagirone Francesco ed altra, iscritta al n. 294 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 257 del 13 settembre 1978; 3) ordinanza emessa il 6 aprile 1978 dal tribunale per i minorenni di Napoli sul ricorso proposto da Biasci Liliana ed altro, iscritta al n. 382 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 300 del 25 ottobre 1978. Udito nella camera di consiglio del 19 aprile 1979 il Giudice relatore Edoardo Volterra.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 284 del codice civile come modificato dall'art. 125 della legge 19 maggio 1975, n. 151, sollevate dalle ordinanze in epigrafe in riferimento agli artt. 3, 29 e 30 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1979. F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Relatore: Edoardo Volterra

Data deposito: Wed Aug 01 1979 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: AMADEI

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Massime

SENT. 97/79 A. FILIAZIONE - FIGLI NATI FUORI DEL MATRIMONIO - DIRITTI DEI FIGLI LEGITTIMI - LIMITI.

Fra i diritti dei membri della famiglia legittima - con i quali deve essere compatibile, ai sensi dell'art. 30, terzo comma, Cost., la tutela dei figli nati fuori del matrimonio - non e` compreso quello dei figli legittimi di impedire che altri possa assumere il medesimo stato, con i diritti e i doveri a questo stato inerenti.

Parametri costituzionali

SENT. 97/79 B. FILIAZIONE - FIGLI NATI FUORI DEL MATRIMONIO - LEGITTIMAZIONE PER PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE IN COSTANZA DEL MATRIMONIO DI UNO DEI GENITORI CON PERSONA DIVERSA DAL GENITORE NATURALE - POSSIBILITA' DELLA LEGITTIMAZIONE DEL FIGLIO NATURALE DI GENITORE SEPARATO E CON FIGLI LEGITTIMI MINORI DEGLI ANNI SEDICI PRESCINDENDO DAL CONSENSO DEL CONIUGE E DEI FIGLI STESSI - ASSERITA VIOLAZIONE DEI DIRITTI DEI MEMBRI DELLA FAMIGLIA LEGITTIMA E DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA CONIUGE SEPARATO E NON SEPARATO E TRA FIGLI MAGGIORI E MINORI DEGLI ANNI SEDICI - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.

Il legislatore, rispetto alla legittimazione dei figli naturali, ha assolto con la legge 19 maggio 1975, n. 151 il compito demandatogli dalla Costituzione di realizzare la compatibilita` della duplice esigenza di assicurare ogni tutela giuridica e sociale ai figli nati fuori del matrimonio e di non menomare la posizione giuridica dei membri della famiglia legittima, affidando, in particolare, alla cauta discrezionalita` del giudice (solo nel caso in cui vi sia per il genitore l'impossibilita` o un gravissimo ostacolo ad operare la legittimazione del figlio naturale per susseguente matrimonio) la valutazione obiettiva della compatibilita`, di fronte a situazioni volta a volta mutevoli e che nella realta` possono essere profondamente differenziate fra loro; ne` risultano irrazionali la richiesta dell'assenso del coniuge solo quando questo non sia separato e la previsione dell'audizione dei soli figli di eta` superiore ai sedici anni, in quanto, da un lato, con la separazione viene meno l'interesse ad evitare la concessione della legittimazione e, dall'altro, i figli maggiori dei sedici anni sono in grado di fornire il quadro della situazione familiare di scienza propria e senza sensibile pericolo di condizionamenti o pressioni da parte di altri interessati. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3, 29 e 30 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 284 cod. civ., come modificato dall'art. 125 della legge 19 maggio 1975, n. 151.

Norme citate