Articolo 2705 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 16/1957Depositata il 26/01/1957
Il coordinamento delle leggi, sia in sede legislativa che in sede giurisdizionale, e' diretto a conseguire un armonico sviluppo dell'ordinamento giuridico, in modo che le singole norme non siano considerate isolate e chiuse in se stesse, ma siano invece sempre interpretate nei loro riflessi e nelle loro ripercussioni con le altre e come parti di un sistema organico in continuo divenire, nel quale bisogna fare ogni sforzo per eliminare le discordanze, le disarmonie, le discrepanze e le lacune. Quando il coordinamento forma oggetto specifico di una delega legislativa esso va inteso nel senso piu' ampio e piu' profondo, che comprende anche la possibilita' di correggere tutti quei contrasti e quelle discordanze che si riscontrino nello speciale settore del sistema giuridico cui la delega si riferisce. Il coordinamento della legge 18 giugno 1955, n. 517, contenente modificazioni al codice di procedura penale, con questo codice e con le altre leggi e' delegato al Governo dall'art. 20 della legge stessa, la cui formulazione e' chiaramente indicativa della espressa volonta' del legislatore che, in sede di coordinamento, vengano eliminate tutte le incongruenze, tutte le contraddizioni e tutte le lacune cui la legge aveva potuto dar luogo. L'art. 5 D.P.R. 8 agosto 1955, n. 666, contenente norme di attuazione, transitorie e di coordinamento della legge 18 giugno 1955, n. 517 - che estende alla dichiarazione di impugnazione, trasmessa per posta o per telegrafo dalle parti private o dai loro difensori, il requisito della autenticazione della firma richiesto dall'art. 5 della legge solo per l'atto contenente l'enunciazione dei motivi - elimina una disarmonia della disciplina di due situazioni giuridiche fondate sulla stessa ratio legis e realizza un adeguamento col sistema legislativo sulla efficacia probatoria delle scritture private (artt. 2702, 2703 e 2705 Cod. civ. in relazione alle disposizioni della legge notarile e a quelle della legge 2 aprile 1943, n. 226). Onde non solo esso rientra nei limiti del coordinamento formante oggetto della delegazione, ma costituisce attivita' doverosa di coordinamento. Pertanto e' infondata la questione della sua legittimita' costituzionale in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione.
Norme citate
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 5
- legge-Art. 20
- legge-Art. 5
- legge-Art. 7
- codice civile-Art. 2702
- codice civile-Art. 2703
- legge-Art.
- codice civile-Art. 2705
- legge-Art.
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.