Pronuncia 16/1957

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Avv. ENRICO DE NICOLA, Presidente - Dott. GAETANO AZZARITI - Avv. GIUSEPPE CAPPI - Prof. TOMASO PERASSI - Prof. GASPARE AMBROSINI - Prof. ERNESTO BATTAGLINI - Dott. MARIO COSATTI - Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. MARIO BRACCI - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA, Giudici,

Epigrafe

ha pronunziato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 del D.P.R. 8 agosto 1955, n. 666, promosso con l'ordinanza 3 aprile 1956 della Corte suprema di cassazione, Sezione 3 penale, nel procedimento penale a carico di Cecchini Luigi, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 123 del 19 maggio 1956 ed iscritta al n. 151 del Reg. ord. 1956. Udita nell'udienza pubblica del 7 novembre 1956 la relazione del Giudice Ernesto Battaglini; uditi gli avvocati Pietro Lombardo e Giuseppe Schirò.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 del D.P.R. 8 agosto 1955, n. 666, per delegazione contenuta nell'art. 20 della legge 18 giugno 1955, n. 517, proposta con ordinanza 3 aprile 1956 della Corte di cassazione, Sezione terza penale. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 gennaio 1957. ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI - ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA.

Relatore: Ernesto Battaglini

Data deposito: Sat Jan 26 1957 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: DE NICOLA

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Massime

SENT. 16/57. LEGGI E ATTI EQUIPARATI - COORDINAMENTO IN SEDE LEGISLATIVA E IN SEDE GIURISDIZIONALE - FINALITA' - ESTENSIONE. DECRETO DELEGATO - DELEGA PER IL COORDINAMENTO LEGISLATIVO - ESTENSIONE. DECRETO DELEGATO - LEGGE DI DELEGAZIONE - ART. 20 LEGGE 18 GIUGNO 1955, N. 517: DELEGA AL GOVERNO PER LA EMANAZIONE DELLE NORME DI ATTUAZIONE, DI COORDINAMENTO E TRANSITORIE - ESTENSIONE DELLA DELEGA. DECRETO DELEGATO - ART. 5 D.P.R. 8 AGOSTO 1955, N. 666 - AUTENTICAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE D'IMPUGNAZIONE DELLE PARTI PRIVATE E DEI LORO DIFENSORI TRASMESSA PER POSTA O PER TELEGRAFO - COORDINAMENTO CON L'ART. 5 DELLA LEGGE N. 517 DEL 1955 E CON ALTRE LEGGI - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Il coordinamento delle leggi, sia in sede legislativa che in sede giurisdizionale, e' diretto a conseguire un armonico sviluppo dell'ordinamento giuridico, in modo che le singole norme non siano considerate isolate e chiuse in se stesse, ma siano invece sempre interpretate nei loro riflessi e nelle loro ripercussioni con le altre e come parti di un sistema organico in continuo divenire, nel quale bisogna fare ogni sforzo per eliminare le discordanze, le disarmonie, le discrepanze e le lacune. Quando il coordinamento forma oggetto specifico di una delega legislativa esso va inteso nel senso piu' ampio e piu' profondo, che comprende anche la possibilita' di correggere tutti quei contrasti e quelle discordanze che si riscontrino nello speciale settore del sistema giuridico cui la delega si riferisce. Il coordinamento della legge 18 giugno 1955, n. 517, contenente modificazioni al codice di procedura penale, con questo codice e con le altre leggi e' delegato al Governo dall'art. 20 della legge stessa, la cui formulazione e' chiaramente indicativa della espressa volonta' del legislatore che, in sede di coordinamento, vengano eliminate tutte le incongruenze, tutte le contraddizioni e tutte le lacune cui la legge aveva potuto dar luogo. L'art. 5 D.P.R. 8 agosto 1955, n. 666, contenente norme di attuazione, transitorie e di coordinamento della legge 18 giugno 1955, n. 517 - che estende alla dichiarazione di impugnazione, trasmessa per posta o per telegrafo dalle parti private o dai loro difensori, il requisito della autenticazione della firma richiesto dall'art. 5 della legge solo per l'atto contenente l'enunciazione dei motivi - elimina una disarmonia della disciplina di due situazioni giuridiche fondate sulla stessa ratio legis e realizza un adeguamento col sistema legislativo sulla efficacia probatoria delle scritture private (artt. 2702, 2703 e 2705 Cod. civ. in relazione alle disposizioni della legge notarile e a quelle della legge 2 aprile 1943, n. 226). Onde non solo esso rientra nei limiti del coordinamento formante oggetto della delegazione, ma costituisce attivita' doverosa di coordinamento. Pertanto e' infondata la questione della sua legittimita' costituzionale in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione.

Norme citate