Articolo 2121 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 7/1986Depositata il 14/01/1986
In caso di licenziamento riconosciuto illegittimo, il danno da risarcirsi (ai sensi dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, in relazione all'art. 2121 cod. civ.) per il periodo tra il licenziamento e la reintegrazione (e cosi' qualificato, attesa la possibilita' del verificarsi di piu' ipotesi non tutte omogenee, sebbene riconducibili ad una sanzione risarcitoria dotata di una attitudine plurifunzionale) si identifica anzitutto con quanto il lavoratore avrebbe avuto diritto di percepire in forza della obbligazione propria del rapporto, cioe' anzitutto con la retribuzione, fatti salvi, pero', il maggior danno da provarsi dal lavoratore e l'aliunde perceptum dal lavoratore, detraibile, se provato dal datore di lavoro. L'eventualita' di una determinazione del danno in misura diversa dall'intero ammontare delle retribuzioni non dipende, quindi, dalla norma di previsione, che ha lasciato al giudice la determinazione del massimo del danno con la possibilita' che siano comprese tutte le retribuzioni, ma solo dall'oggetto della domanda del lavoratore o dalla sentenza riparatrice. La stessa determinazione del minimo, che questa Corte ha gia' ritenuto costituzionalmente legittima, puo' comprendere solo una parte delle retribuzioni dovute se risultano essere di entita' inferiore alle cinque mensilita', o tutte le retribuzioni se il loro ammontare coincide con le cinque mensilita' liquidate. - S. n. 178/1975.
Norme citate
- legge-Art. 18
- codice civile-Art. 2121
Pronuncia 189/1980Depositata il 22/12/1980
Il patto di prova inerisce ad un rapporto di lavoro nel quale al lavoratore, di regola professionalmente gia` formato, si chiede l'adempimento di normali prestazioni di lavoro, uguali, per quantita` e qualita`, a quelle fornite dagli altri lavoratori di pari giustificazione. Pertanto, le disposizioni di legge, le quali negano al lavoratore assunto in prova, nei casi di recesso durante il periodo di prova stesso, l'indennita` di anzianita`, lo pongono in una situazione ingiustamente deteriore rispetto al lavoratore assunto a tempo indeterminato e violano, in quanto prive di razionale giustificazione, il principio di uguaglianza, di cui all'art.3, comma primo, Cost. E' percio' illegittimo costituzionalmente per violazione degli artt. 3 e 36 Cost., l'art. 2096, comma terzo, c.c. nella parte in cui non riconosce il diritto all'indennita` di anzianita`, di cui agli artt. 2120 e 2121 c.c., al lavoratore assunto con patto di prova nel caso di recesso dal contratto durante il periodo di prova medesimo. - cfr. SS. nn. 204/1976, 66/1963, 3/1957, 81/1969, 35/1965, 194/1970, 129/1976.
Norme citate
- codice civile-Art. 2120
- codice civile-Art. 2096, comma 3
- codice civile-Art. 2121
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.