Articolo 236 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 61/2006Depositata il 16/02/2006
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 143- bis , 236, 237, secondo comma, 262, 299, terzo comma, del codice civile, e degli artt. 33 e 34 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, censurati, in riferimento agli artt. 2, 3 e 29, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevedono che il figlio legittimo acquisti automaticamente il cognome del padre, anche quando vi sia in proposito una diversa volontà dei coniugi, legittimamente manifestata. Infatti, l'intervento che si invoca con l'ordinanza di rimessione richiede una operazione manipolativa esorbitante dai poteri della Corte. Nonostante l'attenzione del rimettente a circoscrivere il petitum , viene comunque lasciata aperta una serie di opzioni, che vanno da quella di rimettere la scelta del cognome esclusivamente alla volontà dei coniugi, ovvero di consentire ai coniugi che abbiano raggiunto un accordo di derogare ad una regola pur sempre valida, a quella di richiedere che la scelta dei coniugi debba avvenire una sola volta, con effetto per tutti i figli, ovvero debba essere espressa all'atto della nascita di ciascuno. Tenuto conto del vuoto di regole che determinerebbe una caducazione della disciplina denunciata, non è ipotizzabile neppure una pronuncia che, accogliendo la questione di costituzionalità, demandi ad un futuro intervento del legislatore la successiva regolamentazione organica della materia. - Nel richiamare i propri precedenti in materia, ossia le ordinanze n. 176 e n. 586/1988, la Corte ha rimarcato che l'attuale sistema di attribuzione del cognome è retaggio di una concezione patriarcale della famiglia e di una tramontata potestà maritale, non più coerente con i principi dell'ordinamento e con il valore costituzionale dell'eguaglianza fra uomo e donna.
Norme citate
- codice civile-Art. 143 -BIS
- codice civile-Art. 236
- codice civile-Art. 237, comma 2
- codice civile-Art. 262
- codice civile-Art. 299, comma 3
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 33
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 34
Parametri costituzionali
Pronuncia 586/1988Depositata il 19/05/1988
La mancata previsione della facolta' per la madre di trasmettere il proprio cognome ai figli legittimi e per questi di assumere anche il cognome materno, non contrasta ne' con l'art.29 Cost., in quanto viene utilizzata una regola radicata nel costume sociale, come criterio di tutela dell'unita' della famiglia fondata sul matrimonio ne' con l'art. 3 Cost., in riferimento ai figli adottivi, poiche' la preclusione vale anche per questi ultimi, secondo la corretta interpretazione dell'art.27, L. n. 164/1983. Peraltro, l'opportunita' di introdurre un diverso sistema di determinazione del nome (quale nella specie, quello del doppio cognome) ugualmente idoneo a salvaguardarne l'unita' senza comprimere l'eguaglianza dei coniugi, la scelta in ordine ad esso e le relative modalita' tecniche rientrano nella decisione che compete esclusivamente al legislatore. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 73 del r.d. 9 luglio 1939 n. 1238 sull'ordinamento dello stato civile, 6, 143 bis, 236, 237, secondo comma, e 262, secondo comma, cod. civ., in riferimento agli artt. 2, 3 e 29 Cost.). - cfr. O. n. 176/1988.
Norme citate
- codice civile-Art. 237, comma 2
- codice civile-Art. 6
- codice civile-Art. 262, comma 2
- codice civile-Art. 143 BIS
- regio decreto-Art. 73
- codice civile-Art. 236
Parametri costituzionali
Pronuncia 76/1987Depositata il 05/03/1987
E' manifestamente inammissibile - in quanto sollevata da autorita` giudiziaria non ancora investita del potere decisorio del processo a quo (e quindi, in via eventuale e comunque prematuramente, con conseguente difetto della rilevanza) - la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 73 r.d. 9 luglio 1939, n. 1238 e degli artt. 6, 143 bis, 236, 237, secondo comma, 262, secondo comma, cod.civ., "nella parte in cui non prevedono per il figlio legittimo la facolta` di assumere anche il cognome materno e per la madre quella di trasmettere ai figli legittimi il proprio cognome", in riferimento agli artt. 2, 3, 29 Cost.. (Nella specie il tribunale a quo - innanzi al quale erano state rimesse le parti, con sentenza della Corte di Appello, ex art. 354 cpv. cod.proc.civ. - aveva proposto la detta impugnativa prima di essere di fatto reinvestito della causa, per di piu` in pendenza del termine per il ricorso per cassazione avverso la sentenza di rinvio). - S. nn. 300/1983; 117/1984 e 140/1984; 254/1985.
Norme citate
- codice civile-Art. 6
- codice civile-Art. 143 BIS
- codice civile-Art. 237, comma 2
- regio decreto-Art. 73
- codice civile-Art. 262, comma 2
- codice civile-Art. 236
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.