Articolo 2085 - CODICE CIVILE
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(Indirizzo della produzione).
Il controllo sull'indirizzo della produzione e degli scambi in relazione all'interesse unitario dell'economia nazionale e' esercitato dallo Stato, nei modi previsti dalla legge e dalle norme corporative.
La legge stabilisce altresi' i casi e i modi nei quali si esercita la vigilanza dello Stato sulla gestione delle imprese.
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