Articolo 2113 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 51/1977Depositata il 30/03/1977
E' inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2113 cod. civ. (nel testo modificato dall'art. 6 della legge 11 agosto 1973, n. 533), sulla invalidita' delle rinunzie e transazioni che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili, e sul termine per la relativa impugnazione, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 35 (comma primo), 36 (comma primo) e 38 (comma secondo) - in quanto sarebbe stato configurato un regime di annullabilita' (e non di nullita') del negozio transattivo (con conseguente disparita' di trattamento rispetto alle ipotesi generali di nullita' delle transazioni relative a diritti sottratti alla disponibilita' delle parti e dei contratti contrari a norme imperative di legge, di cui agli artt. 1966 e 1418 cod. civ.), da far valere, a pena di decadenza, nel termine di sei mesi (brevissimo se comparato al termine quinquennale di prescrizione previsto per l'azione di annullamento, ed assolutamente incongruo ed insufficiente) -, poiche', nel caso di specie, entrambe le parti hanno, entro quel termine, impugnato la transazione e riguardo al punto controverso (pagamento di somme pretese dalle parti nei rispettivi reciproci confronti) risulta privo di rilievo che il regime previsto dall'art. 2113 sia di nullita' o di annullabilita', e che la dichiarazione di invalidita' richiesta hinc et inde sia costitutiva o di accertamento, essendo l'effetto il medesimo. Cfr.: sent. n. 77 del 1974.
Norme citate
- codice civile-Art. 1418
- codice civile-Art. 1966
- codice civile-Art. 2113
- legge-Art. 6
Pronuncia 77/1974Depositata il 20/03/1974
L'art. 2113, secondo comma, cod. civ., non concerne l'azione accordata a tutela del diritto alla retribuzione, diritto di credito soggetto, di regola, al termine quinquennale di prescrizione stabilito dall'art. 2948, n. 4, bensi' l'impugnazione degli atti di disposizione di tale credito, liberamente compiuti dal lavoratore dopo la risoluzione del rapporto d'impiego; atti ovviamente non comparabili, per contenuto e valore, alle semplici dichiarazioni di quietanza. Appare pertanto ingiustificato il richiamo alle norme concernenti la prescrizione dei diritti, per contestare alla stregua del principio di eguaglianza la legittimita' della normativa stabilita dall'art. 2113 del cod. civ., che sancisce la invalidita' nei negozi di disposizione di diritti gia' acquisiti, assoggettando tuttavia la relativa azione di annullamento ad un termine di decadenza.
Norme citate
- codice civile-Art. 2113
Parametri costituzionali
Pronuncia 77/1974Depositata il 20/03/1974
La garanzia costituzionale del diritto del lavoratore ad una giusta retribuzione, pur implicando la nullita' di ogni rinunzia preventiva alla retribuzione, non comporta tuttavia una assoluta indisponibilita', e come non esclude la prescrittibilita' del diritto, cosi' non impedisce al legislatore di disciplinare le forme e i modi di esercizio del potere di impugnazione degli atti di disposizione eventualmente compiuti dal lavoratore, sotto pena di decadenza. Sono ovvie le esigenze di certezza giuridica che giustificano la comminatoria della decadenza e la connessa statuizione di un limite temporale: ai fini della legittimita' costituzionale importa soltanto che sia effettivamente garantita al lavoratore la concreta possibilita' di ricorso alla tutela giurisdizionale. Ne' un termine di tre mesi sembra cosi' breve da rendere illusoria tale possibilita'.
Norme citate
- codice civile-Art. 2113
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.