Pronuncia 51/1977

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHERSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2113 del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 28 maggio 1974 dal pretore di Cirié nel procedimento civile vertente tra Giuseppe Spizzico e la S.p.A. MESI, iscritta al n. 522 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28 del 29 gennaio 1975. Visto l'atto di costituzione della S.p.A. MESI, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 10 febbraio 1977 il Giudice relatore Eduardo Volterra; udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2113 del codice civile così come modificato dall'art. 6 della legge 11 agosto 1973, n. 533, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 35, comma primo, 36, comma primo, 38, comma secondo, della Costituzione dall'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1977. F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Relatore: Edoardo Volterra

Data deposito: Wed Mar 30 1977 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: ROSSI

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Massime

SENT. 51/77. LAVORO (RAPPORTO DI) - DIRITTI DEI PRESTATORI DI LAVORO DERIVANTI DA DISPOSIZIONI INDEROGABILI DI LEGGE OVVERO DI CONTRATTO O ACCORDO COLLETTIVO - COD. CIV., ART. 2113 (MODIFICATO DALL'ART. 6 DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1973, N. 533) - FACOLTA' DI IMPUGNARE, A PENA DI DECADENZA, RINUNZIE E TRANSAZIONI AVENTI AD OGGETTO QUEI DIRITTI - ASSUNTA BREVITA' DEL TERMINE E DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA L'ASSERITO REGIME DI ANNULLABILITA' ED IPOTESI DI NULLITA' DI ALTRE TRANSAZIONI - FATTISPECIE - DIFETTO DI RILEVANZA DELLA QUESTIONE NEL GIUDIZIO A QUO - INAMMISSIBILITA'.

E' inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2113 cod. civ. (nel testo modificato dall'art. 6 della legge 11 agosto 1973, n. 533), sulla invalidita' delle rinunzie e transazioni che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili, e sul termine per la relativa impugnazione, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 35 (comma primo), 36 (comma primo) e 38 (comma secondo) - in quanto sarebbe stato configurato un regime di annullabilita' (e non di nullita') del negozio transattivo (con conseguente disparita' di trattamento rispetto alle ipotesi generali di nullita' delle transazioni relative a diritti sottratti alla disponibilita' delle parti e dei contratti contrari a norme imperative di legge, di cui agli artt. 1966 e 1418 cod. civ.), da far valere, a pena di decadenza, nel termine di sei mesi (brevissimo se comparato al termine quinquennale di prescrizione previsto per l'azione di annullamento, ed assolutamente incongruo ed insufficiente) -, poiche', nel caso di specie, entrambe le parti hanno, entro quel termine, impugnato la transazione e riguardo al punto controverso (pagamento di somme pretese dalle parti nei rispettivi reciproci confronti) risulta privo di rilievo che il regime previsto dall'art. 2113 sia di nullita' o di annullabilita', e che la dichiarazione di invalidita' richiesta hinc et inde sia costitutiva o di accertamento, essendo l'effetto il medesimo. Cfr.: sent. n. 77 del 1974.