Articolo 1418 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 296/1990Depositata il 19/06/1990
Nel sancire il diritto alla retribuzione, l'art. 36 Cost. presuppone la liceita' del lavoro prestato. Peraltro, come anche riconosce la Cassazione (Sez. un. civ. n. 1609 del 1976) l'illiceita' che, ai sensi dell'art. 2126, primo comma, cod. civ., priva il lavoro prestato della tutela collegata al rapporto di lavoro non puo' ravvisarsi nella violazione della mera ristretta legalita', ma nel contrasto con norme fondamentali e generali o con principi basilari pubblicistici dell'ordinamento. Deve trattarsi, cioe', dell'illiceita' in senso forte (illiceita' della causa) prevista dall'art. 1343 cod. civ., non semplicemente dell'illegalita' che invalida il negozio o l'atto costitutivo del rapporto a norma dell'art. 1418, primo comma, cod. civ..
Norme citate
- codice civile-Art. 1418, comma 1
- codice civile-Art. 1343
- codice civile-Art. 2126
Parametri costituzionali
Pronuncia 51/1977Depositata il 30/03/1977
E' inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2113 cod. civ. (nel testo modificato dall'art. 6 della legge 11 agosto 1973, n. 533), sulla invalidita' delle rinunzie e transazioni che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili, e sul termine per la relativa impugnazione, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 35 (comma primo), 36 (comma primo) e 38 (comma secondo) - in quanto sarebbe stato configurato un regime di annullabilita' (e non di nullita') del negozio transattivo (con conseguente disparita' di trattamento rispetto alle ipotesi generali di nullita' delle transazioni relative a diritti sottratti alla disponibilita' delle parti e dei contratti contrari a norme imperative di legge, di cui agli artt. 1966 e 1418 cod. civ.), da far valere, a pena di decadenza, nel termine di sei mesi (brevissimo se comparato al termine quinquennale di prescrizione previsto per l'azione di annullamento, ed assolutamente incongruo ed insufficiente) -, poiche', nel caso di specie, entrambe le parti hanno, entro quel termine, impugnato la transazione e riguardo al punto controverso (pagamento di somme pretese dalle parti nei rispettivi reciproci confronti) risulta privo di rilievo che il regime previsto dall'art. 2113 sia di nullita' o di annullabilita', e che la dichiarazione di invalidita' richiesta hinc et inde sia costitutiva o di accertamento, essendo l'effetto il medesimo. Cfr.: sent. n. 77 del 1974.
Norme citate
- codice civile-Art. 1418
- codice civile-Art. 1966
- codice civile-Art. 2113
- legge-Art. 6
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.