Articolo 379 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 1073/1988Depositata il 06/12/1988
E' manifestamente infondata la questione di l.c. dell'art.379, II co., C.C., nella parte in cui non prevede a favore del tutore, che presta al suo pupillo assistenza personale particolarmente gravosa, "l'equa indennita'" che la norma stessa prevede invece a favore del tutore in considerazione delle difficolta' di amministrazione del patrimonio, sollevata in riferimento all'art.3 Cost. L'"equa indennita'" che, a norma dell'art.379, II co., C.C. il giudice tutelare puo' assegnare al tutore non ha natura retributiva, ma serve a compensare gli oneri e le spese, non facilmente documentabili, da cui il tutore e' gravato a cagione dell'attivita' di amministrazione del patrimonio del pupillo, cui l'ufficio tutelare lo obbliga personalmente senza possibilita' di nominare sostituti. L'obbligo di cura e di assistenza della persona invece non comporta oneri e spese quan- tificabili, sia pure forfettariamente in denaro e d'altronde il contenuto di tale obbligo non implica la prestazione personale di servizi, ben potendo il tutore farsi autorizzare dal giudice ad assumere persone di servizio o a collocare l'incapace in un istituto o a chiedere il soccorso delle istituzioni pubbliche. Non puo' pertanto paragonarsi la gravosita' dell'attivita' di cura dell'incapace, derivante dall'avere il tutore prestato un'assistenza personale eccedente i doveri d'ufficio, alla gravosita', derivante dall'entita' del patrimonio, dell'attivita' di amministrazione cui il tutore e' personalmente obbligato, al fine di qualificare, alla stregua dell'art.3 Cost., anche la prima come titolo per pretendere una indennita', la quale non avrebbe carattere di indennizzo, ma di compenso per l'opera prestata, compenso che contrasterebbe con il principio dell'art.379, I co., C.C. (Manifesta infondatezza della questione di l.c. Cost.)
Norme citate
- codice civile-Art. 379, comma 2
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.