Articolo 899 - CODICE CIVILE
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(Comunione di alberi).
Gli alberi sorgenti nella siepe comune sono comuni.
Gli alberi sorgenti sulla linea di confine si presumono comuni, salvo titolo o prova in contrario.
Gli alberi che servono di limite o che si trovano nella siepe comune non possono essere tagliati, se non di comune consenso o dopo che l'autorita' giudiziaria abbia riconosciuto la necessita' o la convenienza del taglio.
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