Articolo 939 - CODICE CIVILE
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(Unione e commistione).
Quando piu' cose appartenenti a diversi proprietari sono state unite o mescolate in guisa da formare un sol tutto, ma sono separabili senza notevole deterioramento, ciascuno conserva la proprieta' della cosa sua e ha diritto di ottenerne la separazione.
In caso diverso, la proprieta' ne diventa comune in proporzione del valore delle cose spettanti a ciascuno.
Quando pero' una delle cose si puo' riguardare come principale o e' di molto superiore per valore, ancorche' serva all'altra di ornamento, il proprietario della cosa principale acquista la proprieta' del tutto. Egli ha l'obbligo di pagare all'altro il valore della cosa che vi e' unita o mescolata; ma se l'unione o la mescolanza e' avvenuta senza il suo consenso ad opera del proprietario della cosa accessoria, egli non e' obbligato a corrispondere che la somma minore tra l'aumento di valore apportato alla cosa principale e il valore della cosa accessoria.
E' inoltre dovuto il risarcimento dei danni in caso di colpa grave.
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Massime della Corte Costituzionale
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Pronuncia 188/1995Depositata il 23/05/1995
SENT. 188/95 D. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - RILEVANZA - IMPUGNAZIONE AVENTE AD OGGETTO UNA SERIE CONFUSA E NON OMOGENEA DI NORME - INAMMISSIBILITA'.
Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 42 e 53 Cost., degli artt. da 922 a 947 (cioe' l'intero capo III - dei modi d'acquisto della proprieta' - del titolo II del libro I), nonche' gli artt. 832, 834, 838, 948, cod. civ., in quanto avente ad oggetto una confusa e non omogena congerie di norme. red.: A. Greco
Norme citate
- codice civile-Art. 934
- codice civile-Art. 942
- codice civile-Art. 939
- codice civile-Art. 930
- codice civile-Art. 937
- codice civile-Art. 933
- codice civile-Art. 935
- codice civile-Art. 927
- codice civile-Art. 932
- codice civile-Art. 945
- codice civile-Art. 926
- codice civile-Art. 834
- codice civile-Art. 946
- codice civile-Art. 938
- codice civile-Art. 838
- codice civile-Art. 947
- codice civile-Art. 941
- codice civile-Art. 929
- codice civile-Art. 922
- codice civile-Art. 931
- codice civile-Art. 944
- codice civile-Art. 940
- codice civile-Art. 928
- codice civile-Art. 936
- codice civile-Art. 925
- codice civile-Art. 943
- codice civile-Art. 948
- codice civile-Art. 923
- codice civile-Art. 924
- codice civile-Art. 832
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.