Pronuncia 188/1995

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE; Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli da 922 a 947, 832, 834, 838, 948, 1418, secondo comma e 2043 del codice civile promosso con ordinanza emessa il 20 giugno 1994 dal Tribunale superiore delle acque pubbliche nel procedimento civile vertente tra il Consorzio di bonifica Corfinio e Barone Raffaella ed altro iscritta al n. 730 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1994; Visti gli atti di costituzione di Barone Raffaella ed altro e del Consorzio di bonifica Corfinio nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nell'udienza pubblica del 4 aprile 1995 il Giudice relatore Renato Granata; Uditi gli avv.ti M. Giuliano Dell'Anno per Barone Raffaella ed altro, Giovanni Compagno per il Consorzio di bonifica Corfinio e l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2043 del codice civile sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione, dal Tribunale superiore delle acque pubbliche con l'ordinanza in epigrafe; Dichiara inammissibile ogni altra questione sollevata dal medesimo Tribunale superiore delle acque pubbliche, con la stessa ordinanza. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 maggio 1995. Il Presidente: BALDASSARRE Il redattore: GRANATA Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 23 maggio 1995. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Relatore: Renato Granata

Data deposito: Tue May 23 1995 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: BALDASSARRE

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Massime

SENT. 188/95 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ARTICOLAZIONE DELLA DENUNCIA DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN QUESITI PLURIMI - INAMMISSIBILITA' DELLE QUESTIONI ALTERNATIVE - AMMISSIBILITA' DELLE QUESTIONI POSTE IN ORDINE SUCCESSIVO E SUBORDINATO.

La denuncia di illegittimita' costituzionale articolata in quesiti plurimi e' inammissibile quando tra di essi esista un legame irrisolto di alternativita', mentre e' ammissibile in presenza di un collegamento di subordinazione logica, il quale permette, in caso di rigetto della questione che precede, la delibazione di quella subordinata. - Sulla prospettazione delle questioni in forma ancipite, da ultimo O. n. 73/1995 e S. nn. 114/1994, 207/1993. Sulla proposizione di questioni in ordine successivo e subordinato, S. nn. 62/1991, 369/1988, 311/1988, 109/1988, 31/1987, 188/1981, 107/1974. red.: A. Greco

SENT. 188/95 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - QUESTIONI DIRETTE ALLA VERIFICA DELLA LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DI UNA INTERPRETAZIONE DELLA NORMA ASSUNTA COME DIRITTO VIVENTE - AMMISSIBILITA', TRATTANDOSI DI QUESTIONE NON DI MERA INTERPRETAZIONE, MA DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Una questione sollevata innanzi alla Corte costituzionale in via incidentale, non puo' ritenersi "di mera interpretazione" - come tale inammissibile - ma "di legittimita' costituzionale" quando il giudice 'a quo', pur non condividendo l'interpretazione di una norma consolidatasi nella giurisprudenza della Corte di cassazione, non ne chiede una revisione sul piano ermeneutico, ma, assumendo quella interpretazione come diritto vivente, ne chiede una verifica sul piano della costituzionalita'. - Sulle questioni sostanzialmente tendenti ad una revisione dell'interpretazione di una norma offerta dalla Corte di cassazione, O. nn. 44/1994 e 410/1994. Sul sindacato di legittimita' costituzionale del "diritto vivente", da ultimo, S. nn. 58/1995 e 110/1995. red.: A. Greco

SENT. 188/95 C. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DI RIMESSIONE - REQUISITI - INSUFFICIENZA DELLA GENERICA DENUNCIA DI UN PRINCIPIO VIZIATO DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - OBBLIGO PER IL GIUDICE 'A QUO' DI INDICARE LE DISPOSIZIONI DELL'ATTO AVENTE FORZA DI LEGGE CHE CONTENGONO IL PRINCIPIO - FATTISPECIE.

L'art. 23, primo comma, lett. a), della l. 11 marzo 1953, n. 87 non consente al giudice 'a quo' di limitarsi alla generica denuncia di un "principio", ma gli impone di individuare "le disposizioni" che lo conterrebbero, le quali disposizioni costituiscono il veicolo obbligato di accesso al giudizio di costituzionalita'. (Inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionali, in riferimento agli artt. 3, 42 e 53 Cost., individuate in sentenza, rispettivamente, come a) e b), delle "norme, non corrispondenti a specifiche disposizioni di legge ma rinvenute nell'ordinamento giuridico vigente dalla Corte di cassazione, relative alla ablazione del dominio ed acquisto di esso alla p.a. senza atti espropriativi, ma per effetto della (illecita) costruzione di opera pubblica su suolo altrui", nonche' delle "norme che, come sopra, prevedano l'acquisizione del dominio ed il sacrificio del diritto privato senza indennizzo o comprendano tale indennizzo nel risarcimento del danno, fondando sul fatto illecito la cennata acquisizione, ma escludendo la permanenza dell'illecito fino al risarcimento (od alla usucapione)"). red.: A. Greco

SENT. 188/95 D. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - RILEVANZA - IMPUGNAZIONE AVENTE AD OGGETTO UNA SERIE CONFUSA E NON OMOGENEA DI NORME - INAMMISSIBILITA'.

Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 42 e 53 Cost., degli artt. da 922 a 947 (cioe' l'intero capo III - dei modi d'acquisto della proprieta' - del titolo II del libro I), nonche' gli artt. 832, 834, 838, 948, cod. civ., in quanto avente ad oggetto una confusa e non omogena congerie di norme. red.: A. Greco

SENT. 188/95 E. ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE - OCCUPAZIONE ACQUISITIVA - INDIRIZZO GIURISPRUDENZIALE DELLA CORTE DI CASSAZIONE - OBBLIGAZIONE RISARCITORIA DELLA P.A. - LAMENTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO CHE NON CONSENTE DISCENDANO EFFETTI POSITIVI, NELLA SPECIE ACQUISITIVI, DA UN ATTO ILLECITO A FAVORE DEL SUO AUTORE - PRETESA INOSSERVANZA DELLE CONDIZIONI CUI E' SUBORDINATA L'ABLAZIONE DELLA PROPRIETA' - LAMENTATA VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COST. PER L'INGIUSTIFICATA OMESSA PREVISIONE DI UNA "SANATORIA" CHE EQUIPARI, QUANTO AGLI EFFETTI, LA ILLECITA OCCUPAZIONE ACQUISITIVA ALLA ESPROPRIAZIONE - RICOSTRUZIONE DELL'ISTITUTO SECONDO IL CONSOLIDATO ORIENTAMENTO DELLA CASSAZIONE - NON RICONDUCIBILITA', E QUINDI NON COMPARABILITA', DELL'OCCUPAZIONE ACQUISITIVA AD UNO SCHEMA TRASLATIVO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Secondo l'ormai consolidato orientamento della Corte di cassazione, e segnatamente delle Sezioni unite, nell'occupazione acquisitiva o accessione invertita non si realizza un fenomeno traslativo, ma piuttosto una vicenda di manipolazione-distruzione di un bene giuridico con la parallela acquisizione di un diverso bene, residuale a quella manipolazione: l'area illecitamente occupata, in seguito alla realizzazione su di essa dell'opera pubblica, perde la sua individualita' pratico-giuridica, subendo una trasformazione cosi' totale ed irreversibile - per la non restituibilita' del suolo incorporato nell'opera - da provocare la perdita dei caratteri e della destinazione propria del fondo, e quindi l'estinzione del diritto di proprieta' per svuotamento dell'oggetto. E' proprio tale "perdita" l'evento legato da un rapporto di causalita' diretta all'illecito della p.a., mentre l'acquisto da parte di quest'ultima del nuovo bene, e cioe' l'acquisizione dell'opera di pubblica utilita' costruita su quel suolo, si atteggia come una conseguenza ulteriore, eziologicamente dipendente non dall'illecito, ma dalla situazione di fatto che ha il suo antecedente storico nella illecita occupazione e nell'illecita destinazione del fondo alla costruzione dell'opera. La ricostruzione della fattispecie dalla quale muove nel caso il giudice 'a quo' e' percio' inesatta, non essendo l'istituto in parola riconducibile e neppure comparabile ad uno schema traslativo come quello presupposto dall'art. 42 Cost., di talche' va esclusa la violazione, oltre che del principio che non consente la produzione di effetti positivi a mezzo di atto illecito in favore del suo autore, dell'art. 3 e dell'art. 42 della Costituzione. L'accessione invertita e' quindi un modo di acquisto della proprieta', previsto dall'ordinamento sul versante pubblicistico e giustificato dal bilanciamento fra l'interesse pubblico alla conservazione dell'opera (pubblica) e l'interesse privato alla riparazione del pregiudizio patito, che costituisce concreta manifestazione della funzione sociale della proprieta'. - Sulla occupazione appropriativa come esplicazione concreta della funzione sociale della proprieta', S. n. 384/1990. red.: A. Greco

SENT. 188/95 F. ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE - OCCUPAZIONE ACQUISITIVA - INQUADRAMENTO DELLA FIGURA - ESTINZIONE DEL DIRITTO COME CONSEGUENZA DELL'ILLECITO DELLA P.A. - DISCIPLINA - IMPLICAZIONI - DIRITTO AL RISARCIMENTO E NON ALL'INDENNITA' - ISTANTANEITA' DELL'ILLECITO - PRESCRIZIONE APPLICABILE - DECORRENZA - INDIVIDUAZIONE DEL 'DIES A QUO' - DIFFICOLTA' DI FATTO - FATTISPECIE.

Alla ricostruzione dell'occupazione acquisitiva come fenomeno non riconducibile ad uno schema traslativo, ma caratterizzato dalla estinzione del diritto dominicale come conseguenza dell'illecito della p.a., sono legate rilevanti implicazioni sul piano della disciplina dell'istituto, quali la sua non equiparazione, per sanatoria, alla espropriazione per pubblica utilita'; il conseguente diritto al risarcimento e non all'indennita'; l'istantaneita', e non permanenza, dell'illecito, e, soprattutto, il tipo di prescrizione applicabile ed il momento iniziale della sua decorrenza. Per quanto attiene, in particolare, alla dedotta difficolta' di individuare in concreto il 'dies a quo' della prescrizione in materia, anche a voler prescindere dalla regola secondo la quale le difficolta' di fatto nell'applicazione di una norma non involgono un problema di costituzionalita' - che, comunque, avrebbe dovuto essere riferito all'art. 24 Cost., non invocato nella specie -, va rilevato che e' lo spirare del termine di occupazione legittima il crinale cui il privato diligente deve aver riguardo: a quella data si consuma l'illecito nel caso in cui la irreversibile trasformazione del suolo sia avvenuta anteriormente, ed a quella data diviene inutile per il proprietario procrastinare l'azione giudiziaria nel caso in cui l'opera non risulti ultimata o neppure intrapresa. red.: A. Greco

Parametri costituzionali