Articolo 929 - CODICE CIVILE
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(Acquisto di proprieta' della cosa ritrovata).
Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il proprietario, la cosa oppure il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, appartiene a chi l'ha trovata.
Cosi' il proprietario come il ritrovatore, riprendendo la cosa o ricevendo il prezzo, devono pagare le spese occorse.
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Massime della Corte Costituzionale
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Pronuncia 188/1995Depositata il 23/05/1995
SENT. 188/95 D. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - RILEVANZA - IMPUGNAZIONE AVENTE AD OGGETTO UNA SERIE CONFUSA E NON OMOGENEA DI NORME - INAMMISSIBILITA'.
Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 42 e 53 Cost., degli artt. da 922 a 947 (cioe' l'intero capo III - dei modi d'acquisto della proprieta' - del titolo II del libro I), nonche' gli artt. 832, 834, 838, 948, cod. civ., in quanto avente ad oggetto una confusa e non omogena congerie di norme. red.: A. Greco
Norme citate
- codice civile-Art. 934
- codice civile-Art. 942
- codice civile-Art. 939
- codice civile-Art. 930
- codice civile-Art. 937
- codice civile-Art. 933
- codice civile-Art. 935
- codice civile-Art. 927
- codice civile-Art. 932
- codice civile-Art. 945
- codice civile-Art. 926
- codice civile-Art. 834
- codice civile-Art. 946
- codice civile-Art. 938
- codice civile-Art. 838
- codice civile-Art. 947
- codice civile-Art. 941
- codice civile-Art. 929
- codice civile-Art. 922
- codice civile-Art. 931
- codice civile-Art. 944
- codice civile-Art. 940
- codice civile-Art. 928
- codice civile-Art. 936
- codice civile-Art. 925
- codice civile-Art. 943
- codice civile-Art. 948
- codice civile-Art. 923
- codice civile-Art. 924
- codice civile-Art. 832
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.