Articolo 235 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 135/2007Depositata il 19/04/2007
Va ordinata la restituzione degli atti al giudice rimettente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 235, primo comma, numero 3, del codice civile, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui dispone che l'indagine sull'adulterio della moglie ha carattere preliminare rispetto a quella sulla sussistenza o meno del rapporto procreativo. Invero, successivamente alla proposizione della questione, con la sentenza n. 266 del 2006, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 235, primo comma, numero 3, del codice civile, nella parte in cui, ai fini dell'azione di disconoscimento della paternità, subordina l'esame delle prove tecniche, da cui risulta "che il figlio presenta caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili con quelle del presunto padre", alla previa dimostrazione dell'adulterio della moglie, sicché si rende necessaria una nuova valutazione della rilevanza della questione proposta, alla luce della citata sentenza. Né può avere rilievo, in contrario, la circostanza che le parti private abbiano dato atto, nella memoria di costituzione, della successiva pronuncia demolitoria, incombendo il giudizio sulla rilevanza - preliminare a quello della non manifesta infondatezza - al giudice rimettente.
Norme citate
- codice civile-Art. 235, comma 1
Parametri costituzionali
Pronuncia 266/2006Depositata il 06/07/2006
E' manifestamente inammissibile, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 235 del codice civile, nella parte in cui richiede, quale presupposto dell'azione di disconoscimento di paternità, la preventiva prova dell'adulterio del coniuge. Ed invero, l'omessa descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo e l'apodittica affermazione della rilevanza sulla base del mero richiamo all'ordinanza della Corte di cassazione, impediscono alla Corte ogni valutazione sulla rilevanza della questione.
Norme citate
- codice civile-Art. 235
Parametri costituzionali
Pronuncia 266/2006Depositata il 06/07/2006
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 235, primo comma, numero 3, del codice civile, nella parte in cui, ai fini dell'azione di disconoscimento della paternità, subordina l'esame delle prove tecniche, da cui risulta "che il figlio presenta caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili con quelle del presunto padre", alla previa dimostrazione dell'adulterio della moglie. Subordinare, infatti, l'accesso alle prove tecniche, le quali, alla luce dei progressi della scienza biomedica, consentono di accertare la esistenza o la non esistenza del rapporto di filiazione, alla previa prova dell'adulterio è, da una parte, irragionevole, attesa la irrilevanza di tale prova ai fini dell'accoglimento nel merito della domanda e, dall'altra, si risolve in un sostanziale impedimento all'esercizio del diritto di azione garantito dall'art. 24 Cost., in relazione ad azioni volte alla tutela di diritti fondamentali, attinenti allo status ed alla identità biologica. > >- Sulla impossibilità della Corte, in presenza di un "diritto vivente", di proporre differenti soluzioni interpretative, v. sentenza citata n. 299/2005. > >- Sulla tutela di diritti fondamentali attinenti lo status e la identità biologica, v. sentenza citata n. 50/2006.
Norme citate
- codice civile-Art. 235, comma 1
Parametri costituzionali
Pronuncia 170/1999Depositata il 14/05/1999
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., l'art. 244, comma 2, cod. civ., nella parte in cui non prevede che il termine per la proposizione dell'azione di disconoscimento della paternita', nell'ipotesi di impotenza solo di generare, contemplata dal n. 2) dell'art. 235 dello stesso codice, decorra per il marito dal giorno in cui esso sia venuto a conoscenza della propria impotenza di generare, in quanto - posto che l'impotenza di generare rappresenta, diversamente dalla "impotenza coeundi", uno stato fisico che puo' rimanere per lungo tempo ignoto, poiche' in una elevata percentuale di casi consiste in un'affezione, che puo' essere priva di sintomatologia e di manifestazioni esteriori e che e' diagnosticabile solo attraverso esami clinici cui non si ricorre usualmente; e che il legislatore della riforma del diritto di famiglia ha superato la impostazione tradizionale che attribuiva preminenza al "favor legitimitatis" attraverso la equiparazione della filiazione naturale a quella legittima ed ha di conseguenza reso omogenee le situazioni che discendono dalla conservazione dello stato ancorato alla certezza formale rispetto a quelle che si acquisiscono con l'affermazione della verita' naturale, la cui ricerca risulta agevolata dalle avanzate acquisizioni scientifiche nel campo della genetica e dall'elevatissimo grado di attendibilita' dei risultati delle indagini - la disposizione impugnata (art. 244, commi 1 e 2, cod. civ.), rispetto alla impotenza di generare, appare irragionevole nella misura in cui preclude l'esercizio dell'azione di disconoscimento della paternita', decorso l'anno dalla nascita del figlio, se il marito non sia stato a conoscenza di un elemento costitutivo dell'azione medesima, e precisamente della propria incapacita' di generare; nonche' lesiva del diritto di azione, nella misura in cui consente che il termine per il suo esercizio possa decorrere indipendentemente dalla conoscenza dei presupposti e degli elementi costitutivi del diritto stesso (e cio', soprattutto in ipotesi, quale quella di specie, in cui e' dato di comune esperienza che l'elemento costitutivo dell'azione, rappresentato dall'impotenza di generare, puo' rimanere a lungo e a volte anche indefinitamente ignoto). - S. nn. 249/1974, 64/1982, 134/1985, 112 e 216/1997.
Norme citate
- codice civile-Art. 235, comma 1
- codice civile-Art. 244, comma 2
Parametri costituzionali
Pronuncia 170/1999Depositata il 14/05/1999
E' costituzionalmente illegittimo, in applicazione dell'art. 27, l. n. 87 del 1953, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., l'art. 244, comma 1, cod. civ., nella parte in cui non prevede che il termine per la proposizione dell'azione di disconoscimento della paternita', nell'ipotesi di impotenza solo di generare di cui al n. 2) dell'art. 235 dello stesso codice, decorra per la moglie dal giorno in cui essa sia venuta a conoscenza dell'impotenza di generare del marito, in quanto - mentre si giustifica la scelta del legislatore di far decorrere il termine semestrale dalla nascita del figlio nelle ipotesi previste dai numeri 1) e 3) dell'art. 235 cod. civ., in considerazione della ovvia conoscenza, da parte della moglie, delle circostanze della procreazione - non altrettanto puo' dirsi nel caso di impotenza di generare del marito, tenuto conto delle caratteristiche di tale forma di impotenza, che anche la moglie puo' ignorare, e del fatto che, in tal caso, le sarebbe precluso l'esercizio dell'azione, la sola consapevolezza dell'adulterio non essendo elemento sufficiente ad escludere la paternita' del marito; ed in quanto, una volta riconosciuto a favore della moglie un interesse autonomo all'esercizio dell'azione in esame per tutte le ipotesi contenute nell'art. 235, ciascuna delle quali, pur presupponendo l'adulterio, e' tuttavia caratterizzata da una propria "causa petendi", costituisce evidente lesione del diritto di azione correlare la decorrenza del termine, nell'ipotesi prevista dal n. 2 dell'art. 235, alla nascita del figlio, anziche' alla conoscenza dell'impotenza del marito.
Norme citate
- codice civile-Art. 244, comma 1
- codice civile-Art. 235, comma 1
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 24
- Costituzione-Art. 3
- legge-Art. 27
Pronuncia 347/1998Depositata il 26/09/1998
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 235 cod. civ. - laddove consentirebbe di esperire l'azione per il disconoscimento di paternita' al marito che, affetto da impotenza nel periodo che va dal trecentesimo al centottantesimo giorno prima della nascita del figlio concepito durante il matrimonio, abbia dato il proprio consenso all'inseminazione artificiale eterologa della moglie - sollevata con riferimento agli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., in quanto - posto che l'art. 235 cod. civ. riguarda esclusivamente la generazione che segue ad un rapporto adulterino, ammettendo il disconoscimento della paternita' in tassative ipotesi, quando le circostanze indicate dal legislatore facciano presumere che la gravidanza sia riconducibile, in violazione del dovere di reciproca fedelta', ad un rapporto sessuale con persona diversa dal coniuge; e che la possibilita' che ipotesi nuove, non previste al tempo dell'approvazione di una norma, siano disciplinate dalla stessa non e' da escludersi in generale, ma implica un'omogeneita' di elementi essenziali e un'identita' di "ratio", nella cui carenza l'estensione della portata normativa della legge si risolverebbe in un arbitrio - integrerebbe un'estensione arbitraria l'equiparazione della fattispecie "de qua" a quelle, tanto dissimili, previste dalla disposizione impugnata. - S. nn. 44 e 341/1990, 27 e 429/1991, 148/1992, 303/1996, 10/1998. red.: S. Di Palma
Norme citate
- codice civile-Art. 235
Pronuncia 134/1985Depositata il 06/05/1985
L'art. 244, comma secondo, cod. civ., nel testo novellato dalla legge n. 151 del 1975, fa decorrere per il padre il termine di un anno per proporre l'azione di disconoscimento dalla nascita, o dalla conoscenza della nascita del figlio, e non dal giorno in cui il padre venga, anche successivamente, a conoscenza dell'adulterio della moglie nel periodo del concepimento. Ma cosi' disponendo, esso viola il diritto di agire in giudizio per il disconoscimento, da parte del padre, irrazionalmente negandogli - in contrasto con l'art. 24, comma primo, Cost. - nel caso della scoperta dell'adulterio oltre un anno dopo la nascita del figlio, il diritto di avvalersi della facolta' che l'art. 235 cod. civ. gli attribuisce, di provare "che il figlio presenta caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili con quelle del presunto padre, o ogni altro fatto tendente ad escludere la paternita'". Pertanto detta norma e' costituzionalmente illegittima, nella parte in cui, nel disciplinare i termini per l'azione di disconoscimento della paternita' da parte del padre, non dispone, per il caso previsto dal n. 3 dell'art. 235 dello stesso codice (adulterio della moglie o occultamento della gravidanza), che il termine dell'azione di disconoscimento decorra dal giorno in cui il marito sia venuto a conoscenza dell'adulterio della moglie. - S. n. 64/1982; O. nn. 765/1980 e 1044/1983.
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.