Pronuncia 347/1998

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI; dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 235 del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 14 marzo 1997 dal tribunale di Napoli nel procedimento civile vertente tra A. W. e A. T. ed altri, iscritta al n. 387 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1997. Visto l'atto di costituzione di A. T. Udito nell'udienza pubblica del 27 gennaio 1998 il giudice relatore Fernando Santosuosso.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 235 del codice civile sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 della Costituzione, dal tribunale di Napoli con l'ordinanza di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 settembre 1998. Il Presidente: Granata Il redattore: Santosuosso Il cancelliere: Di Paola Depositato in cancelleria il 26 settembre 1998. Il direttore della cancelleria: Di Paola

Relatore: Fernando Santosuosso

Data deposito: Sat Sep 26 1998 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: GRANATA

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Massime

SENT. 347/98. FILIAZIONE - DISCONOSCIMENTO DI PATERNITA' - ESERCIZIO DELL'AZIONE DA PARTE DEL PADRE LEGITTIMO CHE ABBIA PRESTATO IL PROPRIO CONSENSO ALL'INSEMINAZIONE ARTIFICIALE ETEROLOGA DELLA MOGLIE - MANCATA PRECLUSIONE - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI FIGLI ADOTTATI, POSTA L'IMPOSSIBILITA' DI REVOCARE IL CONSENSO PRESTATO ALL'ADOZIONE - PRETESA LESIONE DELLA TUTELA DEI DIRITTI INVIOLABILI DELL'UOMO NELLA FORMAZIONE SOCIALE RAPPRESENTATA DALLA FAMIGLIA - PRETESA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI A TUTELA DEI FIGLI, IN PARTICOLARE DEI MINORI - INAMMISSIBILITA'.

E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 235 cod. civ. - laddove consentirebbe di esperire l'azione per il disconoscimento di paternita' al marito che, affetto da impotenza nel periodo che va dal trecentesimo al centottantesimo giorno prima della nascita del figlio concepito durante il matrimonio, abbia dato il proprio consenso all'inseminazione artificiale eterologa della moglie - sollevata con riferimento agli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., in quanto - posto che l'art. 235 cod. civ. riguarda esclusivamente la generazione che segue ad un rapporto adulterino, ammettendo il disconoscimento della paternita' in tassative ipotesi, quando le circostanze indicate dal legislatore facciano presumere che la gravidanza sia riconducibile, in violazione del dovere di reciproca fedelta', ad un rapporto sessuale con persona diversa dal coniuge; e che la possibilita' che ipotesi nuove, non previste al tempo dell'approvazione di una norma, siano disciplinate dalla stessa non e' da escludersi in generale, ma implica un'omogeneita' di elementi essenziali e un'identita' di "ratio", nella cui carenza l'estensione della portata normativa della legge si risolverebbe in un arbitrio - integrerebbe un'estensione arbitraria l'equiparazione della fattispecie "de qua" a quelle, tanto dissimili, previste dalla disposizione impugnata. - S. nn. 44 e 341/1990, 27 e 429/1991, 148/1992, 303/1996, 10/1998. red.: S. Di Palma