Pronuncia 134/1985
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Dott. FRANCESCO GRECO, Giudici,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 244, comma secondo, del codice civile in relazione all'art. 235, comma primo, n. 3, stesso codice e dell'art. 263 codice civile, promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 23 maggio 1980 dal tribunale di Torino nel procedimento civile vertente tra Condoleo Domenico e Savinelli Filomena ed altro, iscritta al n. 765 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 352 del 1980; 2) ordinanza emessa il 25 febbraio 1983 dal tribunale di Torino nel procedimento civile vertente tra Norrito Giacomo e Cacioppo Antonia ed altro, iscritta al n. 1044 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 102 del 1984; 3) due ordinanze emesse l'8 novembre 1983 e il 17 gennaio 1984 dal tribunale di Genova nei procedimenti civili vertenti tra Cabua Saverio e Cabua Manlio ed altra e tra Pirrozzi Vittorio e Franco Anna Maria ed altro, iscritte ai nn. 214 e 313 del registro ordinanze 1984 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 162 e 190 del 1984. Visti gli atti di costituzione di Condoleo Domenico e di Norrito Giacomo nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 5 febbraio 1985 il Giudice relatore Oronzo Reale; udito l'avv. Pietro Morganti per Norrito Giacomo.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 244, secondo comma, del codice civile, nella parte in cui non dispone, per il caso previsto dal n. 3 dell'art. 235 dello stesso codice, che il termine dell'azione di disconoscimento decorra dal giorno in cui il marito sia venuto a conoscenza dell'adulterio della moglie; 2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 263 del codice civile, sollevata dal tribunale di Genova con le due ordinanze di cui in epigrafe in riferimento all'art. 30, secondo capoverso, della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 maggio 1985. F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO. GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Relatore: Oronzo Reale
Data deposito: Mon May 06 1985 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: ELIA