Pronuncia 134/1985

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Dott. FRANCESCO GRECO, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 244, comma secondo, del codice civile in relazione all'art. 235, comma primo, n. 3, stesso codice e dell'art. 263 codice civile, promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 23 maggio 1980 dal tribunale di Torino nel procedimento civile vertente tra Condoleo Domenico e Savinelli Filomena ed altro, iscritta al n. 765 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 352 del 1980; 2) ordinanza emessa il 25 febbraio 1983 dal tribunale di Torino nel procedimento civile vertente tra Norrito Giacomo e Cacioppo Antonia ed altro, iscritta al n. 1044 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 102 del 1984; 3) due ordinanze emesse l'8 novembre 1983 e il 17 gennaio 1984 dal tribunale di Genova nei procedimenti civili vertenti tra Cabua Saverio e Cabua Manlio ed altra e tra Pirrozzi Vittorio e Franco Anna Maria ed altro, iscritte ai nn. 214 e 313 del registro ordinanze 1984 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 162 e 190 del 1984. Visti gli atti di costituzione di Condoleo Domenico e di Norrito Giacomo nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 5 febbraio 1985 il Giudice relatore Oronzo Reale; udito l'avv. Pietro Morganti per Norrito Giacomo.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 244, secondo comma, del codice civile, nella parte in cui non dispone, per il caso previsto dal n. 3 dell'art. 235 dello stesso codice, che il termine dell'azione di disconoscimento decorra dal giorno in cui il marito sia venuto a conoscenza dell'adulterio della moglie; 2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 263 del codice civile, sollevata dal tribunale di Genova con le due ordinanze di cui in epigrafe in riferimento all'art. 30, secondo capoverso, della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 maggio 1985. F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Relatore: Oronzo Reale

Data deposito: Mon May 06 1985 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: ELIA

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Massime

SENT. 134/85 A. FILIAZIONE - DISCONOSCIMENTO DELLA PATERNITA' - TERMINE PER L'ESERCIZIO DELL'AZIONE - OMESSA PREVISIONE DI DECORRENZA DAL GIORNO IN CUI IL MARITO SIA VENUTO A CONOSCENZA DELL'ADULTERIO DELLA MOGLIE - ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI AGIRE IN GIUDIZIO DECORSO UN ANNO DALLA NASCITA DEL FIGLIO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.

L'art. 244, comma secondo, cod. civ., nel testo novellato dalla legge n. 151 del 1975, fa decorrere per il padre il termine di un anno per proporre l'azione di disconoscimento dalla nascita, o dalla conoscenza della nascita del figlio, e non dal giorno in cui il padre venga, anche successivamente, a conoscenza dell'adulterio della moglie nel periodo del concepimento. Ma cosi' disponendo, esso viola il diritto di agire in giudizio per il disconoscimento, da parte del padre, irrazionalmente negandogli - in contrasto con l'art. 24, comma primo, Cost. - nel caso della scoperta dell'adulterio oltre un anno dopo la nascita del figlio, il diritto di avvalersi della facolta' che l'art. 235 cod. civ. gli attribuisce, di provare "che il figlio presenta caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili con quelle del presunto padre, o ogni altro fatto tendente ad escludere la paternita'". Pertanto detta norma e' costituzionalmente illegittima, nella parte in cui, nel disciplinare i termini per l'azione di disconoscimento della paternita' da parte del padre, non dispone, per il caso previsto dal n. 3 dell'art. 235 dello stesso codice (adulterio della moglie o occultamento della gravidanza), che il termine dell'azione di disconoscimento decorra dal giorno in cui il marito sia venuto a conoscenza dell'adulterio della moglie. - S. n. 64/1982; O. nn. 765/1980 e 1044/1983.

Parametri costituzionali

SENT. 134/85 B. FILIAZIONE - DISCONOSCIMENTO DELLA PATERNITA' - EVOLUZIONE DELLA COSCIENZA COLLETTIVA - MAGGIORE RILEVANZA DEL RAPPORTO AFFETTIVO DI PROCREAZIONE - SPOSTAMENTO DEL "FAVOR LEGITIMITATIS" AL "FAVOR VERITATIS" ANCHE IN RELAZIONE AL PROGRESSO SCIENTIFICO CIRCA LA PROVA NEGATIVA DELLA PATERNITA'.

Negli ultimi decenni la coscienza collettiva si e' ulteriormente evoluta nel senso di accordare maggiore rilevanza al rapporto effettivo di procreazione rispetto alla qualificazione giuridica della filiazione. Di conseguenza, il legislatore del 1975 - spostando l'accento dal "favor legitimitatis" al "favor veritatis", nel modificare gli artt. 235 e 244 cod. civ., ed allargando la possibilita' di far valere la verita' sull'apparenza, anche in relazione alla sicurezza della prova negativa della paternita' assicurata dal progresso scientifico - e quello del 1983 - accordando l'azione di disconoscimento nell'interesse del minore infrasedicenne al P.M., nell'intento di favorire ancora dippiu' il perseguimento del valore verita' - non hanno fatto che seguire la evoluzione della coscienza collettiva sempre piu' sensibile a quel valore.

SENT. 134/85 C. FILIAZIONE - RAPPORTO NATURALE DI FILIAZIONE - DIRITTI E DOVERI DEI GENITORI - NECESSITA' DELLA LORO INDIVIDUAZIONE.

Per l'applicazione del precetto di cui al primo comma dell'art. 30 Cost. nel rapporto naturale di filiazione, al fine dei diritti-doveri che ne derivano, e' condizione necessaria la individuazione dei genitori.

SENT. 134/85 D. AZIONE (DIRITTO DI) - COSTITUZIONE, ART. 24, PRIMO COMMA - INTERPRETAZIONE - TERMINE PER IL COMPIMENTO DI ATTI - GARANZIA ESTESA ALLA CONOSCIBILITA' DEL MOMENTO DELLA DECORRENZA DEL TERMINE PER LA SUA PIENA UTILIZZAZIONE.

Secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, la garanzia di cui al primo comma dell'art. 24 Cost. deve estendersi alla conoscibilita' del momento di decorrenza di un termine fissato per la proponibilita' di un'azione giudiziaria, al fine di assicurarne all'interessato l'utilizzazione nella sua interezza. - S. n. 14/1977.

SENT. 134/85 E. PRONUNCE DELLA CORTE COSTITUZIONALE - DECISIONI - SENTENZE DI ACCOGLIMENTO - ESTENSIONE IN VIA CONSEGUENZIALE A CASI NON TOTALMENTE IDENTICI - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.

Non e' consentita la estensione in via conseguenziale - ex art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - della pronuncia di accoglimento a casi non totalmente identici. (Nella specie, la Corte ha escluso che la dichiarazione di illegittimita' costituzionale del secondo comma dell'art. 244 cod. civ. - nella parte in cui non dispone, per il caso previsto dal n. 3 dell'art. 235 dello stesso codice, che il termine dell'azione di disconoscimento di paternita' decorra dal momento in cui il marito sia venuto a conoscenza dell'adulterio della moglie - potesse estendersi conseguenzialmente al caso che il padre voglia agire in disconoscimento a causa d'impotenza "anche soltanto di generare").

SENT. 134/85 F. PRONUNCE DELLA CORTE COSTITUZIONALE - SENTENZE DI ACCOGLIMENTO - EFFETTI - ESTENSIONE AI GIUDIZI GIA' DEFINITI - ESCLUSIONE.

E' da escludere che ai giudizi gia' definiti possa estendersi l'efficacia della dichiarazione di illegittimita' costituzionale avente ad oggetto una disposizione della quale si e' fatta applicazione in quei giudizi.

SENT. 134/85 G. FILIAZIONE - RICONOSCIMENTO DEI FIGLI NATURALI - IMPUGNAZIONE PER DIFETTO DI VERIDICITA' - RICHIESTA ALLA CORTE DI STABILIRE I TERMINI BREVI DI DECADENZA PER L'ESERCIZIO DELL'AZIONE DA SOSTITUIRSI ALLA PREVISTA IMPRESCRITTIBILITA' - COMPETENZA DEL LEGISLATORE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale con la quale si chiede alla Corte di operare scelte che esulano dalla sua competenza in quanto riservate alla discrezionalita' del legislatore. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 30, comma terzo, Cost. - dell'art. 263 cod. civ., riguardante l'impugnazione del riconoscimento del figlio naturale per difetto di veridicita', nella parte in cui non prescrive termini brevi di decadenza per l'esercizio dell'azione e nella parte in cui sancisce l'imprescrittibilita' della stessa, poiche', a prescindere dalla difficolta' di stabilire un razionale "dies a quo" per il termine invocato, non la Corte, ma solo il legislatore, potrebbe stabilire la durata del termine da sostituire all'imprescrittibilita' disposta dall'articolo impugnato).

Parametri costituzionali