Articolo 534 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 52/1966Depositata il 26/05/1966
E' costituzionalmente illegittimo per superamento dei confini della delegazione legislativa, il decreto di esproprio per riforma fondiaria (D.P.R. 27 dicembre 1952, n. 3475), quando, nel determinare la quota di scorporo, si tiene presente non l'intera masserizia, ma soltanto meta' della stessa che alla data del 15 novembre 1949 apparteneva all'espropriando, non tenendosi conto che l'altra meta' apparteneva a titolo ereditario a persona diversa dall'espropriando. Non e' influente la circostanza che l'espropriato, al 15 novembre 1949, era erede apparente e che percio' l'acquisto dell'Ente Puglia e Lucania sarebbe salvo in virtu' dell'art. 534, secondo comma, del Codice civile (diritto dei terzi), poiche' la norma, anche se fosse applicabile ai trasferimenti coattivi, non gioverebbe mai all'ente che, di fatto, non e' terzo in buona fede poiche', prima dell'acquisto, godeva dell'esistenza dell'erede vero.
Norme citate
- decreto del Presidente della Repubblica-Art.
- codice civile-Art. 534, comma 2
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.