Articolo 46 - CODICE CIVILE
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(Sede delle persone giuridiche).
Quando la legge fa dipendere determinati effetti dalla residenza o dal domicilio, per le persone giuridiche si ha riguardo al luogo in cui e' stabilita la loro sede.
Nei casi in cui la sede stabilita ai sensi dell'art. 16 o la sede risultante dal registro e' diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche quest'ultima.
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