Articolo 1739 - CODICE CIVILE
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(( (Obblighi dello spedizioniere). ))
((Nell'esecuzione del mandato lo spedizioniere e' tenuto a osservare le istruzioni del mandante.
Lo spedizioniere non ha l'obbligo di provvedere all'assicurazione delle cose spedite, salva espressa richiesta del mandante)).
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