Articolo 1355 - CODICE CIVILE
.
(Condizione meramente potestativa).
E' nulla l'alienazione di un diritto o l'assunzione di un obbligo subordinata a una condizione sospensiva che la faccia dipendere dalla mera volonta' dell'alienante o, rispettivamente, da quella del debitore.
Caricamento annuncio...
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.