Articolo 2341-ter - CODICE CIVILE
(Pubblicita' dei patti parasociali).
Nelle societa' che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio ((o con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione)) i patti parasociali devono essere comunicati alla societa' e dichiarati in apertura di ogni assemblea. La dichiarazione deve essere trascritta nel verbale e questo deve essere depositato presso l'ufficio del registro delle imprese.
In caso di mancanza della dichiarazione prevista dal comma precedente i possessori delle azioni cui si riferisce il patto parasociale non possono esercitare il diritto di voto e le deliberazioni assembleari adottate con il loro voto determinante sono impugnabili a norma dell'articolo 2377.
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Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.