Articolo 737 - CODICE CIVILE
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Soggetti tenuti alla collazione.
I figli ((...)) e i loro discendenti ((...)) ed il coniuge che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto cio' che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente salvo che il defunto non li abbia da cio' dispensati.(216)
La dispensa da collazione non produce effetto se non nei limiti della quota disponibile.
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