Articolo 270 - CODICE CIVILE
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Legittimazione attiva e termine.
L'azione per ottenere che sia dichiarata giudizialmente la paternita' o la maternita' ((...)) e' imprescrittibile riguardo al figlio.
Se il figlio muore prima di avere iniziato l'azione, questa puo' essere promossa dai discendenti ((...)), entro due anni dalla morte.
L'azione promossa dal figlio, se egli muore, puo' essere proseguita dai discendenti legittimi, legittimati o naturali riconosciuti.
((Si applica l'articolo 245.))
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