Articolo 2941 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 262/2015Depositata il 11/12/2015
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 2941, n. 7), cod. civ. nella parte in cui non prevede che la prescrizione sia sospesa tra la società in nome collettivo e i suoi amministratori, finché sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi. È irragionevole la previsione di un trattamento deteriore rispetto alle società di capitali e alle società in accomandita semplice, che beneficiano della sospensione della prescrizione delle azioni di responsabilità contro gli amministratori finché questi rimangono in carica, in base all'elemento della personalità giuridica in quanto la ratio della causa di sospensione non ha alcuna attinenza con quest'ultima, ma risiede nella difficoltà per la società di acquisire, durante la permanenza in carica degli amministratori, compiuta conoscenza degli illeciti che essi hanno commesso e determinarsi a promuovere le azioni di responsabilità. La personalità giuridica, da un lato, vede attenuarsi il suo ruolo di fattore ordinante della disciplina societaria e, dall'altro lato, non ha portata scriminante per il diverso aspetto della responsabilità degli amministratori per gli illeciti commessi durante la permanenza in carica. Inoltre, una società di persone, composta da soci che non partecipino tutti all'amministrazione, non è meno bisognosa di tutela di una società di capitali. (Restano assorbite le censure sollevate con riguardo all'art. 24 Cost.). Sul nesso tra valutazione di rilevanza ed accertamento della validità dei presupposti di esistenza del giudizio principale, v. la citata sentenza n. 61/2012. Sulla verifica, in sede di valutazione di ammissibilità della questione di legittimità costituzionale, che i presupposti di esistenza del giudizio non risultino manifestamente e incontrovertibilmente carenti, v. le citate sentenze nn. 34/2010 e 62/1992. Sulla sufficienza di una motivazione non implausibile, da parte del giudice a quo , dell'esistenza di un giudizio ai fini dell'ammissibilità della questione di legittimità costituzionale, v. la citata sentenza n. 270/2010. Sulla declaratoria di illegittimità dell'art. 2941, n. 7, cod. civ. nella parte in cui non prevede che la prescrizione resti sospesa tra la società in accomandita semplice ed i suoi amministratori, finché sono in carica, v. la citata sentenza n. 322/1998. Sull'obbligo, gravante sul giudice a quo , di esplorare la possibilità di un'interpretazione conforme alla Carta fondamentale, v. la sentenza n. 221/2015.
Norme citate
Parametri costituzionali
Pronuncia 123/2014Depositata il 09/05/2014
È manifestamente inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2941, primo comma, n. 7), cod. civ., impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui «non prevede la sospensione della prescrizione tra la società in nome collettivo e i suoi amministratori per le azioni sociali di responsabilità nei loro confronti finché sono in carica». Infatti, alla luce del costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la mancata previsione della nomina degli arbitri da parte di un soggetto estraneo alla società, come stabilito dall'art. 34, comma 2, del d.lgs. n. 5 del 2003, comporta la nullità della clausola compromissoria e tenuto conto della modalità della designazione degli arbitri quale esposta nell'ordinanza di rimessione, il mancato esame della validità, sotto questo profilo, della clausola compromissoria si risolve in una carenza argomentativa in ordine alla potestas iudicandi del collegio arbitrale a quo . - Sulla legittimazione degli arbitri rituali a sollevare questione incidentale di legittimità costituzionale, v. le citate sentenze nn. 223/2013 e 376/2001. - Nel senso che spetta alla Corte il sindacato, in sede di ammissibilità, sulla validità dei presupposti di esistenza del giudizio principale, qualora risultino manifestamente carenti oppure manchi una plausibile motivazione in ordine agli stessi, v. le seguenti citate decisioni: sentenze nn. 61/2012 e 270/2010; ordinanze nn. 325/2013 e 269/2013. - Sulla riassunzione del giudizio nei rapporti tra giudici ed arbitri, v. la citata sentenza n. 223/2013.
Norme citate
- codice civile-Art. 2941, comma 1
Parametri costituzionali
Pronuncia 192/2004Depositata il 24/06/2004
Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2935 e 2941 del cod. civ., sollevate in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui entrambe le disposizioni, nel disciplinare rispettivamente la decorrenza della prescrizione ? a partire ?dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere? ? ed i casi di sospensione della stessa, non danno rilevanza all?incolpevole ignoranza del titolare del diritto circa la sua esistenza quale fatto impeditivo del decorso della prescrizione ovvero quale caso di sospensione della medesima. Invero, posto che il rimettente non ha concentrato il quesito sull?una o sull?altra delle questioni alternativamente proposte, le questioni stesse risultano prospettate in modo ancipite. ? Sulla manifesta inammissibilità di questioni formulate in modo ancipite, v. le richiamate ordinanze n. 128/2003, n. 366 e n. 297/2002, n. 227 e n. 327/2001.
Norme citate
- codice civile-Art. 2935
- codice civile-Art. 2941
Parametri costituzionali
Pronuncia 322/1998Depositata il 24/07/1998
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 2941, n. 7, cod. civ., nella parte in cui non prevede che la prescrizione rimane sospesa tra la societa' in accomandita semplice ed i suoi amministratori, fintantoche' sono in carica, per le azioni di responsabilita' contro di essi, in quanto - posto che, se esorbita dai compiti del Giudice delle leggi quello di creare una nuova fattispecie di sospensione della prescrizione, deve ritenersi lecito sindacare l'omissione legislativa nell'ambito di una ipotesi gia' determinata, purche' la norma richiamata costituisca un valido 'tertium comparationis', tale da rendere illegittima l'omissione e conseguentemente doverosa la sentenza additiva della Corte; che la 'ratio' della sospensione della prescrizione fra societa' con personalita' giuridica ed i loro amministratori, finche' sono in carica, per le azioni di responsabilita' contro di essi, e', comunque, riferibile al rapporto gestorio che lega la societa' all'amministratore; e che identica 'ratio' ricorre anche per la societa' in accomandita semplice, che, come quelle dotate di personalita' giuridica, e' gestita da uno o piu' amministratori che agiscono per la stessa e che, dunque, sono responsabili per la inosservanza degli obblighi posti a loro carico dalla legge o dal contratto sociale - resta del tutto irrilevante, rispetto alla 'ratio' della sospensione della prescrizione, che si tratti di societa' avente personalita' giuridica o di una societa' in accomandita semplice; sicche', siffatta omogeneita' di situazione, sotto tale aspetto (non intaccata dalla diversita' di disciplina che il legislatore detta, per le societa' di capitali e per la societa' in accomandita semplice, in tema di azione di responsabilita' e di revoca dell'amministratore) rende la esclusione della societa' in accomandita semplice dall'ambito applicativo della norma denunciata del tutto priva di ragionevole giustificazione e, pertanto, lesiva del principio di eguaglianza. - S. n. 2/1998. red.: S. Di Palma
Norme citate
Parametri costituzionali
Pronuncia 2/1998Depositata il 29/01/1998
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2941, n. 1, cod. civ., laddove, stabilendo che il corso della prescrizione resti sospeso tra i coniugi, non contiene analoga previsione per i conviventi 'more uxorio', in quanto - posto che l'istituto della prescrizione e' finalizzato all'obiettivo primario di garantire certezza nei rapporti giuridici, impedendo al titolare di un diritto di esercitarlo dopo un determinato periodo di tempo; che, in tale prospettiva, la sospensione della prescrizione si caratterizza per la peculiarita' costituita dalla tassativita' dei casi previsti dalla legge; e che, se esorbita dalle attribuzioni del giudice delle leggi, quella di creare una nuova fattispecie di sospensione della prescrizione, deve ritenersi legittimo sindacare l'omissione legislativa nell'ambito di un'ipotesi gia' determinata, a condizione che la norma richiamata costituisca 'tertium comparationis', tale da rendere costituzionalmente illegittima l'omissione stessa e, quindi, doverosa la sentenza additiva della Corte - la famiglia legittima, essendo una realta' diversa dalla famiglia di fatto, non costituisce adeguato 'tertium comparationis', ed in quanto la sospensione della prescrizione implica precisi elementi formali e temporali che si ravvisano nel coniugio e non nella libera convivenza. - S. nn. 45/1980, 310/1989, 237/1986, 404/1988, 84/1992, 8/1996 e 127/1997. red.: S. Di Palma
Norme citate
Parametri costituzionali
Pronuncia 474/1989Depositata il 31/07/1989
Restituzione degli atti al giudice 'a quo' per nuovo esame della rilevanza della questione alla luce della legge 17 maggio 1985, n. 212.
Norme citate
Parametri costituzionali
Pronuncia 188/1981Depositata il 10/12/1981
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale - in riferimento all'art. 36, comma primo, Cost. - dell'art. 2941 cod. civ., per la parte in cui non prevede che tra i soggetti del rapporto rimanga sospesa la prescrizione del diritto all'indennita' di anzianita' maturata nel corso di un precedente rapporto di lavoro tra gli stessi soggetti, non avendo il giudice di provenienza menomamente motivato sul corso della prescrizione, nella pendenza del secondo rapporto; corso della prescrizione il quale rappresenta l'immancabile premessa della questione di legittimita' prospettata. - S. nn. 63/1966; 40/1979; 41/1979; 42/1979; 43/1979; 44/1979. - O. nn. 51/1979; 52/1979; 78/1980.
Norme citate
- codice civile-Art. 2941
Parametri costituzionali
Pronuncia 35/1976Depositata il 19/02/1976
Anche durante la separazione personale, la situazione di coniuge si differenzia da quella di ogni altro cittadino; pertanto, e' infondata la questione di costituzionalita' dell'art. 2941, n. 1, cod. civ., per contrasto con l'art. 3 Cost., nella parte in cui dispone che rimane sospesa la prescrizione fra coniugi anche se legalmente separati, atteso che il detto articolo non attribuisce al coniuge separato un ingiustificato privilegio rispetto alla generalita' degli altri cittadini. - v. Sent. nn. 91/1974, 128 e 13/1970.
Norme citate
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.