Pronuncia 35/1976

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Dott. LUIGI OGGIONI, Presidente - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2941, n. 1, del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 22 giugno 1973 dalla Corte d'appello di Palermo nel procedimento civile vertente tra Vitagliano Gaetano e Pulvirenti Franca, iscritta al n. 174 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 153 del 12 giugno 1974. Udito nella camera di consiglio dell'11 dicembre 1975 il Giudice relatore Giulio Gionfrida.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2941, n. 1, del codice civile, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza della Corte di appello di Palermo in epigrafe indicata. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1976. F.to: LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Relatore: Giulio Gionfrida

Data deposito: Thu Feb 19 1976 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: OGGIONI

Caricamento annuncio...

Massime

SENT. 35/76. PRESCRIZIONE - COD. CIV., ART. 2941, N. 1 - SOSPENSIONE DELLA PRESCRIZIONE TRA CONIUGI (ANCHE SE) SEPARATI LEGALMENTE - ASSERITO PRIVILEGIO A FAVORE DEL CONIUGE SEPARATO RISPETTO ALLA GENERALITA' DEGLI ALTRI CITTADINI - INSUSSISTENZA - SITUAZIONI TRA LORO NON OMOGENEE - RAZIONALITA' DELLA NORMA - NON E' VIOLATO IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Anche durante la separazione personale, la situazione di coniuge si differenzia da quella di ogni altro cittadino; pertanto, e' infondata la questione di costituzionalita' dell'art. 2941, n. 1, cod. civ., per contrasto con l'art. 3 Cost., nella parte in cui dispone che rimane sospesa la prescrizione fra coniugi anche se legalmente separati, atteso che il detto articolo non attribuisce al coniuge separato un ingiustificato privilegio rispetto alla generalita' degli altri cittadini. - v. Sent. nn. 91/1974, 128 e 13/1970.

Parametri costituzionali